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Data Titolo Sezione Autore
12/10/2016 Le operazioni quadrangolari escluse da IVA alla prima cessione interna S.M.Perego
12/10/2016 Scade il 20.10.2016 la domanda per la riammissione ai ruoli S.M.Perego
12/10/2016 Inapplicabile alla P.A. la responsabilità solidale per debiti retributivi S.M.Perego
11/10/2016 È sempre necessario allegare la nota spese in primo grado Stefano M. Perego
11/10/2016 La Cassazione si pronuncia sulla possibile dichiarazione infedele Stefano M. Perego
11/10/2016 Dal 28 ottobre è possibile accedere alle delibere e calcolare l'IMU e la TASI dovute a saldo S.M.Perego
11/10/2016 Aggiornato il Registro dei revisori con le sezioni A e B Stefano M. Perego
11/10/2016 Solo con l’importazione definitiva si ha il pagamento dell’IVA e dei dazi S.M.Perego
10/10/2016 Solo l’importatore è sanzionabile per l’evasione dell’IVA S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego

Records 1081 to 1090 of 2397
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Titolo: Compete il rimborso dell’IVA se l’Agenzia delle Entrate qualifica la cessione di beni strumentali in cessione d’azienda   Data : 07/12/2016
Compete il rimborso dell’IVA se l’Agenzia delle Entrate qualifica la cessione di beni strumentali in cessione d’azienda
La Corte di Cassazione, con sentenza 6.12.2016 n. 24923, ha affermato che può essere riconosciuto al cessionario il diritto al rimborso dell'IVA nel caso in cui la cessione di diversi beni strumentali sia riqualificata dagli Uffici in un'operazione di cessione d'azienda (cessione irrilevante ai fini IVA e soggetta ad imposta di registro).
In termini generali, è il solo cedente il soggetto legittimato al rimborso della maggiore IVA applicata, instaurandosi tra cedente e cessionario il solo rapporto di rivalsa di cui all'art. 18 del DPR 633/72. Come già affermato in precedenti pronunce, infatti, l'Amministrazione finanziaria rislta estranea al rapporto che intercorre tra cedente e cessionario (cfr. ex multis, Cass. n. 4020/2012).
Secondo quanto affermato con Cass. 6.12.2016 n. 24923, però, il rapporto tra cessionario e Amministrazione verrebbe a ristabilirsi in tutte le circostanze in cui l'IVA erroneamente addebitata in rivalsa sia afferente all'acquisto di beni (e/o servizi) destinati all'attività economica, con riflessi sull'imposta indicata in sede di dichiarazione annuale, emergendo il diritto alla detrazione della stessa. Di conseguenza, in questi casi, discenderebbe in capo al cessionario dell'operazione il diritto al rimborso diretto nei confronti dell'Erario (in precedenza, cfr. Cass. 17169/2015).
Fonte: Cass. 6.12.2016 n. 24923 - Il Quotidiano del Commercialista del 7.12.2016 - "Rimborso IVA al cessionario se il Fisco riqualifica in cessione d’azienda" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego