Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
18/10/2016 Il risarcimento del danno extracontrattuale resta escluso da IVA S.M.Perego
18/10/2016 Entro il 31.10.2016 la comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti S.M.Perego
18/10/2016 In G.U. le regole sul credito per le bonifiche da amianto S.M.Perego
18/10/2016 In arrivo la possibilità di consultare le vendite immobiliari sul sito dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
17/10/2016 Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento S.M.Perego
17/10/2016 Escluse dalla determinazione del plafond le vendite presso i duty free S.M.Perego
17/10/2016 Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili S.M.Perego
17/10/2016 Come contabilizzare la fidejussione S.M.Perego
14/10/2016 La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze S.M.Perego
14/10/2016 Dubbi sul “ne bis in idem” tra sanzione penale e amministrativa S.M.Perego

Records 1061 to 1070 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: La "tonnage tax" si rinnova tacitamente   Data : 12/12/2016
La "tonnage tax" si rinnova tacitamente
L'art. 6 del DLgs. 221/2016 stabilisce che, a decorrere dal periodo d'imposta 2017 (per i soggetti c.d "solari"), allo scadere del decennio, l'opzione per il regime della c.d. "tonnage tax" si rinnova tacitamente per altri dieci anni. Nel caso non si intenda rinnovarla, è necessario, al termine di ciascun decennio, revocarla secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione, ossia in sede di dichiarazione dei redditi nel modello UNICO.
In aggiunta, l'art. 6 in commento stabilisce che, per l'esercizio delle opzioni che sono comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentarsi nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale, resta fermo quanto stabilito in materia di "remissione in bonis" dall'art. 2 co. 1 del DL 16/2012.
Con il successivo art. 7 del DLgs. 221/2016, infine, viene disposto che l'opzione per il regime della c.d. "tonnage tax" di cui all'art. 155 co. 1 del TUIR non è efficace per le "navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche per viaggi a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, sulle navi, che non imbarcano esclusivamente personale italiano o comunitario".
Fonte: Artt. 6 e 7 DLgs. 29.10.2016 n. 221 - Il Quotidiano del Commercialista del 10.12.2016 - "L’opzione per la tonnage tax si rinnova tacitamente per dieci anni" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego