Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
31/03/2017 Istituito il codice tributo per il credito d'imposta per i sistemi di videosorveglianza o allarme S.M.Perego
31/03/2017 Pubblicati i chiarimenti sulla proroga dei super-ammortamenti e iper-ammortamenti S.M.Perego
31/03/2017 Prorogata al 2018 la trasmissione telematica dei corrispettivi per i distributori automatici S.M.Perego
31/03/2017 INPS – Pubblicate le istruzioni sullo sgravio legato ai contratti di solidarietà difensivi S.M.Perego
30/03/2017 La stampa dei registri IVA può avvenire entro settembre 2017 S.M.Perego
30/03/2017 Entro domani l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
30/03/2017 Pubblicata in G.U. la proroga per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
29/03/2017 Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia S.M.Perego
29/03/2017 Scade il 31.3.2017 la trasmissione telematica del modello EAS S.M.Perego
29/03/2017 Pubblicate le modalità di trasmissione dei dati delle comunicazioni trimestrali IVA S.M.Perego

Records 691 to 700 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Scadono il 31.12.2016 gli accertamenti su Unico 2012   Data : 12/12/2016
Scadono il 31.12.2016 gli accertamenti su Unico 2012
Ai sensi degli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 (nella versione antecedente alla L. 208/2015), l'accertamento va notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (quinto anno se si tratta di dichiarazione omessa).
In virtù di ciò, entro il 31.12.2016 devono essere notificati gli accertamenti imposte sui redditi, IVA e IRAP relativi all'annualità 2011 modello UNICO 2012 (2010 modello UNICO 2011 qualora ci sia stata l'omessa dichiarazione).
Va specificato che, dal periodo d'imposta 2016 (dichiarazioni da presentare nel 2017), i menzionati termini sono stati modificati dalla L. 208/2015: la decadenza coinciderà con il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, settimo anno se si tratta di dichiarazione omessa.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 12.12.2016 - "Modello UNICO 2012 in soffitta a fine anno" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego