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Data Titolo Sezione Autore
16/01/2017 Se si omette la registrazione della proroga non si perde la Cedolare Secca S.M.Perego
16/01/2017 Per le imprese edili contributi ridotti S.M.Perego
16/01/2017 Nessuna sanzione se si rinuncia entro l’anno al beneficio “Prima casa” bis S.M.Perego
16/01/2017 La PEC equivale sempre alla raccomandata S.M.Perego
16/01/2017 Entro il 16.2.2017 il pagamento dell’autoliquidazione INAIL - Esclusi i terremotati S.M.Perego
16/01/2017 INPS Disponibile l’estratto conto contributivo integrato S.M.Perego
13/01/2017 L’opzione al regime di cassa è sempre soggetto ai calcoli di convenienza S.M.Perego
12/01/2017 Recuperabile l’anticipazione del contributo d’ingresso al trattamento di mobilità ordinaria S.M.Perego
12/01/2017 Un nuovo referendum (forse!) per voucher e responsabilità solidale S.M.Perego
12/01/2017 Differenti soglie per il visto di conformità ai fini IVA S.M.Perego

Records 851 to 860 of 2397
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Titolo: Entro il 14.12.2016 è possibile sanare l’omessa presentazione del mod. 770/2016   Data : 13/12/2016
Entro il 14.12.2016 è possibile sanare l’omessa presentazione del mod. 770/2016
Il 14.12.2016 spirano i novanta giorni che il legislatore concede al sostituto di imposta per evitare la penale rilevanza dell'omessa presentazione del modello 770 (art. 5 co. 1-bis e co. 2 del DLgs. 74/2000).
Il 29.12.2016 è, invece, il termine previsto per l'integrazione del reato di omessa dichiarazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto (art. 5 co. 1 e co. 2 del DLgs. 74/2000).
In entrambi i casi è prevista una soglia di punibilità pari a 50.000,00 euro (rispettivamente riferibile alle ritenute non versate o all'imposta evasa).
Inoltre, è applicabile la causa di non punibilità dell'art. 13 co. 2 del DLgs. 74/2000, a fronte del pagamento integrale e "spontaneo" del debito (con interessi e sanzioni) connesso alla presentazione della dichiarazione omessa entro il termine previsto per il periodo di imposta successivo.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.12.2016 - "Scatta il reato di omessa dichiarazione per i sostituti d’imposta" - Artusi
Sezione:   Autore : S.M.Perego