Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
15/01/2019 Nella liquidazione IVA di dicembre solo le fatture pervenute entro il 31.12.2018 S.M.Perego
15/01/2019 Istituito il codice tributo per il credito a favore dei distributori di carburante S.M.Perego
15/01/2019 Sulla fattura elettronica alcuni chiarimenti di Assosoftware S.M.Perego
15/01/2019 L’introduzione della cedolare secca sugli immobili commerciali comporta la modifica del modello RLI S.M.Perego
15/01/2019 Dichiarazione Redditi 2017 autotrasportatori da rifare S.M.Perego
14/01/2019 INAIL Rinviata l’autoliquidazione S.M.Perego
14/01/2019 INPS – On line i contributi IVS artigiani e commercianti per il saldo 2018 Stefano M. Perego
14/01/2019 Fattura elettronica - Alcuni chiarimenti sull'indirizzo telematico S.M.Perego
10/01/2019 Nuovi albi professioni sanitarie con dubbi sul Sistema TS S.M.Perego
10/01/2019 Medici, emissione fattura elettronica con divieti parziali S.M.Perego

Records 171 to 180 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Parte il contributo INPS per servizi di baby sitting o per l’infanzia   Data : 13/12/2016
Parte il contributo INPS per servizi di baby sitting o per l’infanzia
Con la circ. 12.12.2016 n. 216 l'INPS ha fornito le istruzioni operative per la presentazione della domanda, da parte delle lavoratrici madri autonome o imprenditrici, per la fruizione del contributo per i servizi di baby sitting oppure per fare fronte agli oneri dei servizi per l'infanzia (art. 4 co. 24 lett. b) della L. 92/2012).
La circolare in esame precisa che:
-la domanda può essere presentata dalle predette lavoratrici solo se, con riferimento al periodo compreso tra l'11.11.2016 (data di entrata in vigore del DM 1.9.2016) e il 31.12.2016, si sia concluso il teorico periodo di fruizione del congedo di maternità e non sia decorso un anno dalla nascita del minore o dal suo ingresso in famiglia. In tali casi, occorre che, al momento della presentazione della domanda, la richiedente possa fruire ancora di un mese di congedo parentale, che alla data di presentazione dell'istanza vi sia corrispondenza tra le mensilità richieste e le mensilità di congedo parentale ancora fruibili e che la domanda non sia presentata durante il 12° mese di vita del minore;
- la durata del bonus, il cui valore è di 600 euro su base mensile, corrisponde al periodo massimo di congedo parentale spettante alla lavoratrice che, nel caso di quelle autonome o imprenditrici, è di tre mesi;
- il contributo è erogato in modo diverso, a seconda che si scelga il servizio di baby sitting o la fruizione di servizi forniti da asili pubblici e privati;
- nella domanda di accesso la lavoratrice deve indicare quale dei due benefici intende scegliere, il relativo periodo di fruizione, rinunciando contestualmente a un corrispondente numero di mesi di congedo parentale e dichiarando altresì di aver presentato valida dichiarazione ISEE.
Fonte: Circ. INPS 12.12.2016 n. 216 - Il Quotidiano del Commercialista del 13.12.2016 - "Voucher di 600 euro mensili per le madri lavoratrici autonome" - Tombari
Sezione:   Autore : S.M.Perego