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Data Titolo Sezione Autore
06/04/2017 Un’unica scadenza per la conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
06/04/2017 Nessun obbligo di trasmissione telematica per i distributori automatici di tabacchi S.M.Perego
06/04/2017 Dall’1.7.2017 le notifiche dell’Agenzia delle Entrate tramite pec S.M.Perego
06/04/2017 Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016 S.M.Perego
07/04/2017 Esclusi dallo spesometro i Commercianti al minuto e le agenzie di viaggi per gli importi inferiori a 3600 euro S.M.Perego
07/04/2017 Nessun fermo amministrativo per l’auto strumentale all'attività del contribuente S.M.Perego
07/04/2017 Ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sugli iper-ammortamenti S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
10/04/2017 I soci subentrano sempre alla società estinta in quanto mantengono la legittimazione processuale S.M.Perego
10/04/2017 Ammessa la presentazione diretta del 730 congiunto S.M.Perego

Records 1721 to 1730 of 2397
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Titolo: Il calcolo del pro rata IVA è compatibile con la norma comunitaria   Data : 15/12/2016
Il calcolo del pro rata IVA è compatibile con la norma comunitaria
La Corte di Giustizia Ue, con sentenza 14.12.2016 relativa alla causa C-378/15, ha ritenuto conformi alla direttiva 2006/112/CE le regole di determinazione del pro rata di detrazione IVA di cui all'art. 19-bis del DPR 633/72.
In base all'art. 173 par. 1 della direttiva 2006/112/CE, nel caso in cui un soggetto passivo utilizzi beni e servizi sia per operazioni che danno diritto alla detrazione che per operazioni che non attribuiscono tale diritto, la detrazione è ammessa soltanto per la percentuale dell'IVA relativa al primo gruppo di operazioni.
In questo senso è compatibile la regola prevista a livello nazionale dall'art. 19-bis del DPR 633/72, la quale considera nel calcolo del pro rata la totalità dei beni e dei servizi acquistati, prescindendo da ogni valutazione fattiva circa l'utilizzo degli stessi nell'ambito di operazioni "a valle" imponibili ai fini IVA ovvero esenti da imposta. Si tratta di un metodo di calcolo derogatorio, legittimato dall'art. 173 par. 2 lett. d), essendo concesso agli Stati membri della Ue di autorizzare od obbligare i soggetti passivi IVA a calcolare il pro rata di detrazione "relativamente a tutti i beni e servizi utilizzati per tutte le operazioni".
Fonte: Corte di giustizia UE 14.12.2016 n. C-378/15 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.12.2016 - "Pro rata IVA applicabile alla totalità degli acquisti" - Rossi - Floriani
Sezione:   Autore : S.M.Perego