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Data Titolo Sezione Autore
21/06/2017 Il rimborso delle spese telefoniche in capo al dipendente costituisce reddito tassabile S.M.Perego
20/06/2017 Quale documentazione per gli oneri deducibili – I chiarimenti dell’Agenzia S.M.Perego
20/06/2017 Per gli apprendisti diversa operatività degli incentivi INPS S.M.Perego
20/06/2017 Fino al 2021 cedibile il credito IRPEF da interventi condominiali S.M.Perego
19/06/2017 Le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio transitano sul sito INPS S.M.Perego
19/06/2017 Nessuna presentazione della Dichiarazione IMU per i CD e IAP esclusi dall’IMU nel 2016 S.M.Perego
19/06/2017 Pubblicato sul sito MEF la nuova versione del principio di revisione (SA Italia) 720B S.M.Perego
19/06/2017 Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere si estende all’acquisto di mobili e componenti d'arredo S.M.Perego
16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
16/06/2017 Senza confisca per equivalente la bancarotta impropria da reato societario S.M.Perego

Records 501 to 510 of 2397
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Titolo: Dall’1.1.2017 si applica il regime di cassa anche alle imprese in contabilità semplificata   Data : 15/12/2016
Dall’1.1.2017 si applica il regime di cassa anche alle imprese in contabilità semplificata
Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2017, a partire dal periodo d'imposta 2017 (con effetto per la prima volta sulla dichiarazione IRAP 2018), anche il valore della produzione netta delle imprese in contabilità semplificata andrà determinato in base al principio di cassa, secondo quanto previsto in materia di reddito d'impresa.
Atteso che non sono state introdotte modifiche né al co. 1, né al co. 2 dell'art. 5-bis del DLgs. 446/97, per tali soggetti seguiterà a non poter essere esercitata l'opzione per il calcolo dell'IRAP in base alle risultanze del bilancio (ex art. 5 del DLgs. 446/97).
Non mutano neppure i proventi e gli oneri concorrenti alla formazione del valore della produzione netta, che restano i consueti, con il risultato che, ad esempio:
- le plusvalenze e le minusvalenze continueranno a risultare non imponibili o indeducibili;
- i costi relativi al personale, ove deducibili (es. dipendenti a tempo indeterminato, addetti alla ricerca e sviluppo), lo saranno in base al principio di cassa, salve le eccezioni espressamente previste anche ai fini del reddito d'impresa (es. accantonamenti al TFR).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 15.12.2016 - "Dal 2017, per cassa anche l’IRAP delle imprese “minori”" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego