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03/10/2016 I buoni “Open” devo essere annullati se non utilizzati nei termini previsti S.M.Perego
03/10/2016 Non è sufficiente aderire allo Scudo Fiscale per far valere la residenza estera S.M.Perego
03/10/2016 Dubbi sulla soggettività passiva IVA parziale per il rappresentante fiscale S.M.Perego
03/10/2016 I professionisti delegati alle vendite di beni pignorati soggetti a nuovi obblighi S.M.Perego
03/10/2016 Dichiarazioni infedeli oppure omesse sanabili entro 90 giorno con sanzioni minime S.M.Perego
03/10/2016 L’incentivo del conto termico vale anche per l’acquisto di stufe S.M.Perego
30/09/2016 In autotutela e contro il silenzio-rifiuto è possibile il ricorso alla C.T.P. S.M.Perego
30/09/2016 Aggiornati i tassi soglia di “Usura” in vigore dall’1.10.2016 S.M.Perego
30/09/2016 Si perde la non punibilità se si omettono due versamenti consecutivi S.M.Perego
30/09/2016 Ulteriori informazioni disponibili all’intermediario nel “Cassetto Fiscale” S.M.Perego

Records 1111 to 1120 of 2397
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Titolo: Nuove soglie per il bilancio abbreviato   Data : 20/12/2016
Nuove soglie per il bilancio abbreviato
Il DLgs. 139/2015 ha modificato le disposizioni che regolano la forma e il contenuto del bilancio in forma abbreviata di cui all’art. 2435-bis c.c., con effetto sui bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dall'1.1.2016. Per contro, i limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata non hanno subìto variazioni.
Resta, quindi, fermo che le società di capitali non quotate possono fruire delle semplificazioni quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo di Stato patrimoniale: 4.400.000,00 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
In riferimento alle società già in attività, sono sorti alcuni dubbi interpretativi.
La dottrina prevalente riconosce la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata già a partire dal secondo esercizio consecutivo in cui le condizioni richieste sono rispettate.
Pertanto, una società potrebbe applicare le semplificazioni a partire dal bilancio 2016, laddove almeno due delle soglie dimensionali previste non fossero state superate negli esercizi 2015 e 2016.
Il CNDCEC ha suggerito, invece, un’interpretazione maggiormente prudenziale, secondo la quale sarebbe opportuno usufruire della facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata “a partire dal bilancio relativo all’esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti”.
Conseguentemente, una società potrebbe applicare le semplificazioni a partire dal bilancio 2016, qualora la stessa non avesse superato almeno due delle soglie dimensionali previste negli esercizi 2014 e 2015.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 20.12.2016 - "Per la redazione del bilancio abbreviato soglie da verificare con attenzione" - Latorraca
Sezione:   Autore : S.M.Perego