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Data Titolo Sezione Autore
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego
26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego
23/09/2016 Al giudice penale resta sempre la competenza nel determinare l’imposta evasa S.M.Perego
23/09/2016 L’intermediario che trasmette tardivamente le dichiarazioni dei redditi è soggetto a sanzioni S.M.Perego
23/09/2016 La compilazione del quadro LM S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego
23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
22/09/2016 Illegittimo l’accertamento da Studi di Settore nei confronti di un dipendente S.M.Perego
22/09/2016 Eliminato il taglio alle pensioni alle c.d. “Badanti Giovani” S.M.Perego

Records 1141 to 1150 of 2397
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Titolo: La presunzione può essere superata da autocertificazione con data certa   Data : 20/12/2016
La presunzione può essere superata da autocertificazione con data certa
Smarrimento a causa degli eventi alluvionali del novembre 2016
La DRE Piemonte, con comunicazione del 19.12.2016, ha indicato alcune condotte che i contribuenti colpiti dalle alluvioni del novembre 2016 dovrebbero porre in essere, a titolo cautelativo.
Può accadere infatti che, a causa dell'alluvione, la contabilità o altri documenti fiscalmente rilevanti siano stati persi, dunque, richiamando l'art. 2 del DPR 441/97 (in tema di presunzioni di cessione e di acquisto), oltre alla denuncia presso gli organi di pubblica sicurezza (ove si indica il luogo e il materiale smarrito), è opportuno, in alternativa alla documentazione proveniente ad esempio dai Vigili del Fuoco, redigere un'autodichiarazione.
Detta autodichiarazione, che deve contenere la quantità e il valore delle merci perse, nonchè ogni altra informazione utile, va però redatta entro trenta giorni dall'evento dannoso o da quando se ne ha conoscenza, e deve avere data certa (a tal fine potrebbe essere utile il timbro postale per autoprestazione apposto su ciascuna pagina dell'autodichiarazione).
Fonte: Comunicazione DRE Piemonte 19.12.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 20.12.2016 - "Alluvionati al riparo da contestazioni sulla perdita della contabilità" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego