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Data Titolo Sezione Autore
04/07/2019 Stabilite le modalità di pagamento dei diritti doganali S.M.Perego
04/07/2019 Definite le modalità di invio dei corrispettivi al Sistema TS S.M.Perego
04/07/2019 Esclusa l’applicazione di sanzioni per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi del secondo semestre 2019 S.M.Perego
06/07/2019 Controlli formali soggetti a semplificazioni S.M.Perego
06/07/2019 Escluse le sanzioni per la trasmissione telematica dei corrispettivi sino al 31.12.2019 S.M.Perego
10/07/2019 Dichiarazione IVA alternativa alla LIPE S.M.Perego
10/07/2019 Per l’ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Modificato il periodo di validità S.M.Perego
17/07/2019 In audizione alla IV Commissione Finanze della Camera S.M.Perego
24/07/2019 Ridotte le detrazioni agli autotrasportatori per il 2018 S.M.Perego
24/07/2019 Nuova Sabatini – modificata l’erogazione del contributo S.M.Perego

Records 2361 to 2370 of 2397
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Titolo: Disponibili le bozze per la dichiarazione dei redditi delle società di persone   Data : 09/01/2017
Disponibili le bozze per la dichiarazione dei redditi delle società di persone
Sono state pubblicate dall'Agenzia le bozze del modello per la dichiarazione dei redditi delle società di persone per il periodo d'imposta 2016, unitamente alle relative istruzioni. Il modello perde la denominazione di "modello UNICO", essendo definitivamente accantonato il sistema della dichiarazione unificata, per assumere quella di "modello Redditi".
Tra le principali novità del modello si segnalano:
- l'inserimento del nuovo quadro DI, per l'evidenziazione di somme a credito derivanti da dichiarazioni integrative presentate oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento; il nuovo quadro DI del modello Redditi 2017 SP è finalizzato all'indicazione del maggior credito (o del minore debito d'imposta) derivante da dichiarazioni integrative presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
A seguito della riformulazione dell'art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98, il credito può essere utilizzato in compensazione dei debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa, e deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa.;
- l'inserimento, nel quadro RQ, di un'apposita sezione per l'assegnazione e la cessione agevolata di beni ai soci e la trasformazione in società semplice;
- la necessità di indicare, nel quadro RW, i corrispondenti quadri reddituali dove sono dichiarati i proventi derivanti dai beni e dalle attività finanziarie oggetto di monitoraggio nel quadro RW medesimo.
Fonte: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/strumenti/modelli/modelli+in+bozza - Il Quotidiano del Commercialista del 6.1.2017 - "UNICO 2017 cambia nome e diventa “modello Redditi”" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego