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04/11/2016 La scissione di società con attività mista non configura elusione d’imposta S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego
04/11/2016 Dal 2017 deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale S.M.Perego
04/11/2016 Ulteriore proroga ed aumenti per le detrazioni finalizzate al recupero edilizo S.M.Perego
03/11/2016 Ulteriori chiarimenti sul DURC on-line S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego
03/11/2016 L’amministratore delegato di Equitalia interviene sulla rottamazione dei ruoli S.M.Perego
03/11/2016 Misure di prevenzione all’antiterrorismo – il CNDCEC ha predisposto un documento S.M.Perego
02/11/2016 Esclusi dagli obblighi previsti dal DL 193/2016 i minimi ed i forfetari S.M.Perego
02/11/2016 Non tutte le pertinenze sono escluse da ICI – IMU e TASI S.M.Perego

Records 1011 to 1020 of 2397
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Titolo: Recuperabile l’anticipazione del contributo d’ingresso al trattamento di mobilità ordinaria   Data : 12/01/2017
Recuperabile l’anticipazione del contributo d’ingresso al trattamento di mobilità ordinaria
Con il messaggio 11.1.2017 n. 99, l'INPS fornisce indicazioni relative all'avvenuta abrogazione (per volontà dell'art. 2 co. 71 della L. 92/2012), a far data dall'1.1.2017, dei trattamenti di indennità di mobilità ordinaria ex L. 223/91 e di disoccupazione speciale per l'edilizia prevista dalla L. 427/75.
In particolare, l'INPS evidenzia come le predette abrogazioni comportino, sempre dall'1.1.2017, la cessazione dell'obbligo di versamento del contributo ordinario di mobilità, nonché del contributo d'ingresso alla mobilità.
Sul punto, si chiarisce che qualora le aziende abbiano avviato una procedura di licenziamento collettivo ex L. 223/91 e adottato i licenziamenti dei lavoratori entro il 30.12.2016, i datori di lavoro sono tenuti comunque a versare il contributo d'ingresso alla mobilità, compresa la sua anticipazione prevista dal co. 3 dell'art. 4 della L. 223/91, mentre nel caso i licenziamenti intervengano dal 31.12.2016, le imprese non saranno più tenute al pagamento del predetto contributo, data la sua abrogazione dall'1.1.2017.
Pertanto, l'anticipazione del contributo d'ingresso - il cui importo è pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti - può essere integralmente recuperata mediante conguaglio contributivo, effettuabile fin dalla prima denuncia UniEmens utile, ossia gennaio 2017, utilizzando il codice "G800".
Fonte: Messaggio INPS 11.1.2017 n. 99 - Il Quotidiano del Commercialista del 12.1.2017 - "Recuperabile l’anticipazione del contributo d’ingresso alla mobilità" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego