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Data Titolo Sezione Autore
07/04/2017 Ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sugli iper-ammortamenti S.M.Perego
07/04/2017 Nessun fermo amministrativo per l’auto strumentale all'attività del contribuente S.M.Perego
07/04/2017 Esclusi dallo spesometro i Commercianti al minuto e le agenzie di viaggi per gli importi inferiori a 3600 euro S.M.Perego
06/04/2017 Dall’INPS in arrivo gli avvisi bonari per i contributi scaduti a febbraio 2017 S.M.Perego
06/04/2017 Il regime dei minimi resta in vigore fino a quando se ne posseggono i requisiti S.M.Perego
06/04/2017 Un’unica scadenza per la conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
06/04/2017 Nessun obbligo di trasmissione telematica per i distributori automatici di tabacchi S.M.Perego
06/04/2017 Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016 S.M.Perego
06/04/2017 Dall’1.7.2017 le notifiche dell’Agenzia delle Entrate tramite pec S.M.Perego
05/04/2017 Dal 15.5.2017 ridotto il tasso di mora al 3,50% S.M.Perego

Records 671 to 680 of 2397
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Titolo: L’opzione al regime di cassa è sempre soggetto ai calcoli di convenienza   Data : 13/01/2017
L’opzione al regime di cassa è sempre soggetto ai calcoli di convenienza
Nell'ambito della riformata disciplina delle imprese minori, un aspetto oggetto di critiche riguarda il trattamento delle perdite fiscali, le quali restano utilizzabili in riduzione del reddito complessivo, nel limite del loro ammontare, ai sensi dell'art. 56 co. 2 del TUIR, senza riporto nei periodi successivi.
Applicando le nuove regole di determinazione del reddito (deduzione per cassa delle spese con eliminazione della valutazione delle rimanenze), quest'ultimo può subire notevoli variazioni da un periodo all'altro, specialmente per quelle categorie economiche che devono fare ingenti approvvigionamenti in certi periodi, a fronte di corrispettivi percepiti successivamente (si pensi, ad esempio, alle imprese edili). In tali situazioni il rischio è, da un lato, di non poter dedurre interamente la perdita prodotta in certi periodi, per incapienza del reddito, perdendo la parte non riportabile, e, dall'altro, di dover tassare integralmente i ricavi al momento della percezione. 
La problematica evidenziata assume caratteri generalizzati per il primo anno in cui si applica il criterio di cassa in cui devono essere dedotte le rimanenze finali del periodo precedente; anche in questo caso, se il loro importo è elevato, è probabile il conseguimento di una perdita non riportabile nei periodi successivi.
Specialmente laddove gli effetti sopra illustrati dovessero rappresentare una costante date le caratteristiche dell'attività esercitata, dovrebbe essere valutato il passaggio al regime ordinario di contabilità da adottare sin dall'1.1.2017, mediante comportamento concludente.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.1.2017 - "Regime di cassa per le imprese minori a ostacoli" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego