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24/01/2017 Dal 23.1.2017 la dichiarazione di successione si compila on-line S.M.Perego
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23/01/2017 Bonifici di ristrutturazione possibili anche tramite i c.d. Istituti di pagamento S.M.Perego
23/01/2017 In assenza dell’abitabilità compete una riduzione ICI/IMU per i nuovi fabbricati S.M.Perego
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23/01/2017 Semplificati gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico nel bilancio abbreviato S.M.Perego
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Records 831 to 840 of 2397
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Titolo: Se si omette la registrazione della proroga non si perde la Cedolare Secca   Data : 16/01/2017
Se si omette la registrazione della proroga non si perde la Cedolare Secca
Il DL 193/2016 ha modificato la disciplina normativa in materia di cedolare secca disponendo che:
- la mancata comunicazione, all'Agenzia delle Entrate, della proroga del contratto di locazione, per il quale fosse stata correttamente espressa l'opzione per la cedolare secca, non comporta la revoca del regime sostitutivo, se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente, compilando i quadri relativi alla cedolare secca nella dichiarazione dei redditi e corrispondendo l'imposta sostitutiva alle relative scadenze;
- in caso di mancata comunicazione della proroga (entro 30 giorni dal suo verificarsi), tuttavia, sono applicabili sanzioni pari a 100,00 euro se il ritardo è superiore a 30 giorni e 50,00 euro se il ritardo non è superiore a 30 giorni.
Ciò dovrebbe comportare che non sia più applicabile, nel caso di specie, la remissione in bonis, atteso che la cedolare secca non viene meno in presenza della mera violazione formale consistente nella mancata comunicazione.
Fonte: L. 1.12.2016 n. 225 – Il Quotidiano del Commercialista del 14.1.2017 - "Non si “perde” la cedolare secca per mancata comunicazione della proroga" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego