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Data Titolo Sezione Autore
15/02/2016 I contratti di locazione non registrati non esistono S.M.Perego
15/02/2016 Limite alla compensazione dei crediti IVA S.M.Perego
15/02/2016 Nella dichiarazione Iva 2016 lo Split payment S.M.Perego
11/02/2016 Studi di settore nulli se si svolge una seconda attività S.M.Perego
11/02/2016 Il regime forfetario compila i quadri LM e RS in Unico 2016 S.M.Perego
10/02/2016 Gli apprendisti entrano nel FIS - Messaggio INPS 548/2016 S.M.Perego
10/02/2016 Gli Studi di settore si avviano ad un processo di semplificazione S.M.Perego
10/02/2016 Possibilità di cumulo per il professionista che trasmette tardivamente le dichiarazioni S.M.Perego
10/02/2016 Riduzione del 50% della base imponibile IMU S.M.Perego
10/02/2016 Anche gli interventi edilizi terminati nel 2012 usufruiscono della detrazione IRPEF del 50% delle spese per l'acquisto di mobili S.M.Perego

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Titolo: L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata   Data : 20/01/2017
L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata
A seguito delle novità apportate dal DL 193/2016 (conv. L. 225/2016) alla procedura per la chiusura delle partite IVA inattive, l’Agenzia delle Entrate, con la ris. 19.1.2017 n. 7, ha reso nota la soppressione dal prossimo 1.2.2017 del codice tributo “8120”, relativo alla sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività.
Come rilevato nell’articolo in commento, il codice tributo era stato istituito con la ris. 3.4.2014 n. 35, per versare la sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività da parte dei soggetti titolari di partita IVA con F24 versamenti con elementi identificativi e F24 Enti pubblici.
La normativa allora in vigore, infatti, disponeva l’automatica iscrizione a ruolo della sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di fine attività.
Fonte: Ris. Agenzia Entrate 19.1.2017 n. 7 - Il Quotidiano del Commercialista del 20.1.2017 - "Cessazione di attività non comunicata senza sanzione e senza codice tributo" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego