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03/10/2016 I buoni “Open” devo essere annullati se non utilizzati nei termini previsti S.M.Perego
03/10/2016 Non è sufficiente aderire allo Scudo Fiscale per far valere la residenza estera S.M.Perego
03/10/2016 Dubbi sulla soggettività passiva IVA parziale per il rappresentante fiscale S.M.Perego
03/10/2016 I professionisti delegati alle vendite di beni pignorati soggetti a nuovi obblighi S.M.Perego
03/10/2016 Dichiarazioni infedeli oppure omesse sanabili entro 90 giorno con sanzioni minime S.M.Perego
03/10/2016 L’incentivo del conto termico vale anche per l’acquisto di stufe S.M.Perego
30/09/2016 In autotutela e contro il silenzio-rifiuto è possibile il ricorso alla C.T.P. S.M.Perego
30/09/2016 Aggiornati i tassi soglia di “Usura” in vigore dall’1.10.2016 S.M.Perego
30/09/2016 Si perde la non punibilità se si omettono due versamenti consecutivi S.M.Perego
30/09/2016 Ulteriori informazioni disponibili all’intermediario nel “Cassetto Fiscale” S.M.Perego

Records 1111 to 1120 of 2397
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Titolo: In assenza dell’abitabilità compete una riduzione ICI/IMU per i nuovi fabbricati   Data : 23/01/2017
In assenza dell’abitabilità compete una riduzione ICI/IMU per i nuovi fabbricati
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26054/2016, ha affermato che ai fini dell'assoggettabilità ad ICI di fabbricati di nuova costruzione, il criterio alternativo, previsto dall'art. 2 del DLgs. 504/92, della data di ultimazione dei lavori, ovvero di quella anteriore di utilizzazione, acquista rilievo solo quando il fabbricato medesimo non sia ancora iscritto al Catasto, realizzando tale iscrizione, di per sé, il presupposto principale per assoggettare il bene all'imposta.
Nella vicenda in esame, quindi, l'immobile risultava pacificamente accatastato dal 1999 e, pertanto, da tale data risultava assoggettabile ad ICI a prescindere dal fatto che non fosse agibile e che mancasse il certificato di abitabilità.
Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, da una parte, l'iscrizione nel catasto edilizio dell'unità immobiliare costituisce, di per sé, presupposto sufficiente perché l'unità sia considerata fabbricato e, di conseguenza, assoggettabile all'imposta e, dall'altra, l'inagibilità (che consente la riduzione d'imposta), correlata alla temporanea impossibilità di utilizzo dell'immobile, va intesa come situazione intrinseca di degrado dello stesso, superabile con interventi di manutenzione straordinaria e non come qualità giuridica, superabile con il rilascio del certificato di abitabilità.
Fonte: Cass. 16.12.2016 n. 26054 – Il Quotidiano del Commercialista del 23.1.2017 - "Ai fini ICI, basta l’iscrizione in Catasto dei nuovi fabbricati" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego