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Data Titolo Sezione Autore
15/09/2016 Disponibili gli avvisi di ravvedimento sull’annualità 2012 nel “Cassetto Fiscale” S.M.Perego
15/09/2016 Super-ammortamenti vincolati ai coefficienti tabellari S.M.Perego
15/09/2016 Scade il 20.9.2016 la comunicazione telematica per operazioni con Paesi black list S.M.Perego
15/09/2016 Sull’IVA accertata si può applicare la rivalsa ordinaria S.M.Perego
14/09/2016 Pubblicati i codici tributo per il versamento delle sostitutive per l’assegnazione agevolata S.M.Perego
14/09/2016 Estesi a più soggetti gli obblighi di comunicazione per le precompilate S.M.Perego
13/09/2016 Scade il 30.9.2016 la presentazione dell’integrativa a credito relativa all’anno 2014 S.M.Perego
13/09/2016 L’accertamento redditometrico può essere superato anche con presunzioni S.M.Perego
13/09/2016 Tardivo versamento delle ritenute ravvedibile entro il 15 settembre p.v. S.M.Perego
13/09/2016 Accatastamento nella categoria D/1 per le centrali eoliche S.M.Perego

Records 1161 to 1170 of 2397
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Titolo: In assenza dell’abitabilità compete una riduzione ICI/IMU per i nuovi fabbricati   Data : 23/01/2017
In assenza dell’abitabilità compete una riduzione ICI/IMU per i nuovi fabbricati
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26054/2016, ha affermato che ai fini dell'assoggettabilità ad ICI di fabbricati di nuova costruzione, il criterio alternativo, previsto dall'art. 2 del DLgs. 504/92, della data di ultimazione dei lavori, ovvero di quella anteriore di utilizzazione, acquista rilievo solo quando il fabbricato medesimo non sia ancora iscritto al Catasto, realizzando tale iscrizione, di per sé, il presupposto principale per assoggettare il bene all'imposta.
Nella vicenda in esame, quindi, l'immobile risultava pacificamente accatastato dal 1999 e, pertanto, da tale data risultava assoggettabile ad ICI a prescindere dal fatto che non fosse agibile e che mancasse il certificato di abitabilità.
Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, da una parte, l'iscrizione nel catasto edilizio dell'unità immobiliare costituisce, di per sé, presupposto sufficiente perché l'unità sia considerata fabbricato e, di conseguenza, assoggettabile all'imposta e, dall'altra, l'inagibilità (che consente la riduzione d'imposta), correlata alla temporanea impossibilità di utilizzo dell'immobile, va intesa come situazione intrinseca di degrado dello stesso, superabile con interventi di manutenzione straordinaria e non come qualità giuridica, superabile con il rilascio del certificato di abitabilità.
Fonte: Cass. 16.12.2016 n. 26054 – Il Quotidiano del Commercialista del 23.1.2017 - "Ai fini ICI, basta l’iscrizione in Catasto dei nuovi fabbricati" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego