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Data Titolo Sezione Autore
21/07/2015 Dal 1.1.2017 obbligatoria la trasmissione telematica dei corrispettivi per i commercianti al minuto e soggetti assimilati S.M.Perego
21/07/2015 Sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
24/07/2015 Ancora una proroga per il pagamento dell’IMU sui terreni agricoli S.M.Perego
24/07/2015 Tassa sui condizionatori con potenza superiore a 12 Kw S.M.Perego
24/07/2015 Nuove semplificazioni per l’accesso al regime di vantaggio S.M.Perego
24/07/2015 Un credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere S.M.Perego
24/07/2015 Al via il “bonus ricerca e sviluppo” S.M.Perego
24/07/2015 La presentazione dei modelli 770/2015 al 21.9.2015 S.M.Perego
24/07/2015 Dividendi percepiti da persone fisiche ed enti non commerciali in Unico 2015 S.M.Perego
24/07/2015 Le rendite catastali sono impugnabili da parte del Comune davanti al Giudice tributario S.M.Perego

Records 311 to 320 of 2397
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Titolo: In assenza dell’abitabilità compete una riduzione ICI/IMU per i nuovi fabbricati   Data : 23/01/2017
In assenza dell’abitabilità compete una riduzione ICI/IMU per i nuovi fabbricati
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26054/2016, ha affermato che ai fini dell'assoggettabilità ad ICI di fabbricati di nuova costruzione, il criterio alternativo, previsto dall'art. 2 del DLgs. 504/92, della data di ultimazione dei lavori, ovvero di quella anteriore di utilizzazione, acquista rilievo solo quando il fabbricato medesimo non sia ancora iscritto al Catasto, realizzando tale iscrizione, di per sé, il presupposto principale per assoggettare il bene all'imposta.
Nella vicenda in esame, quindi, l'immobile risultava pacificamente accatastato dal 1999 e, pertanto, da tale data risultava assoggettabile ad ICI a prescindere dal fatto che non fosse agibile e che mancasse il certificato di abitabilità.
Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, da una parte, l'iscrizione nel catasto edilizio dell'unità immobiliare costituisce, di per sé, presupposto sufficiente perché l'unità sia considerata fabbricato e, di conseguenza, assoggettabile all'imposta e, dall'altra, l'inagibilità (che consente la riduzione d'imposta), correlata alla temporanea impossibilità di utilizzo dell'immobile, va intesa come situazione intrinseca di degrado dello stesso, superabile con interventi di manutenzione straordinaria e non come qualità giuridica, superabile con il rilascio del certificato di abitabilità.
Fonte: Cass. 16.12.2016 n. 26054 – Il Quotidiano del Commercialista del 23.1.2017 - "Ai fini ICI, basta l’iscrizione in Catasto dei nuovi fabbricati" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego