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Data Titolo Sezione Autore
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego
26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego
23/09/2016 Al giudice penale resta sempre la competenza nel determinare l’imposta evasa S.M.Perego
23/09/2016 L’intermediario che trasmette tardivamente le dichiarazioni dei redditi è soggetto a sanzioni S.M.Perego
23/09/2016 La compilazione del quadro LM S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego
23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
22/09/2016 Illegittimo l’accertamento da Studi di Settore nei confronti di un dipendente S.M.Perego
22/09/2016 Eliminato il taglio alle pensioni alle c.d. “Badanti Giovani” S.M.Perego

Records 1141 to 1150 of 2397
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Titolo: Semplificate - L’assenza delle rimanenze di magazzino preclude l’accertamento analitico-presuntivo   Data : 25/01/2017
Semplificate - L’assenza delle rimanenze di magazzino preclude l’accertamento analitico-presuntivo
L'eliminazione del meccanismo di variazione delle rimanenze per le imprese minori, quale applicazione del generico principio di cassa nella determinazione del reddito, rischia di compromettere il tradizionale sistema dell'accertamento analitico-presuntivo fondato in parte sulla contabilità aziendale e in altra parte su elementi presuntivi (art. 39 co. 1 lett. d) ultimo periodo del DPR 600/73 e art. 54 co. 2 ultimo periodo del DPR 633/72).
In assenza della quantificazione delle merci invendute a fine periodo, detto controllo si renderà oltremodo complesso con alte possibilità di confusione tra l'autonomia reddituale e la capacità contributiva di ogni singolo periodo d'imposta. Infatti, senza l'individuazione dell'invenduto di ogni fine periodo, rischieranno di essere emanati accertamenti che, ad esempio, potranno non tener adeguatamente conto che un enorme acquisto di merce fiscalmente rilevante come costo in data 20.12 dell'anno X potrebbe aver consentito di percepire ricavi evasi sia nell'anno X che nell'anno X+1, mentre, al contrario, i verificatori potrebbero supporre non solo che un determinato bene sia stato venduto in un dato periodo, ma che il corrispettivo di riferimento sia stato anche presuntivamente incassato in quello stesso periodo.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 25.1.2017 - "Accertamento presuntivo in tilt per i nuovi semplificati per cassa" - Zappi
Sezione:   Autore : S.M.Perego