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03/10/2016 I buoni “Open” devo essere annullati se non utilizzati nei termini previsti S.M.Perego
03/10/2016 Non è sufficiente aderire allo Scudo Fiscale per far valere la residenza estera S.M.Perego
03/10/2016 Dubbi sulla soggettività passiva IVA parziale per il rappresentante fiscale S.M.Perego
03/10/2016 I professionisti delegati alle vendite di beni pignorati soggetti a nuovi obblighi S.M.Perego
03/10/2016 Dichiarazioni infedeli oppure omesse sanabili entro 90 giorno con sanzioni minime S.M.Perego
03/10/2016 L’incentivo del conto termico vale anche per l’acquisto di stufe S.M.Perego
30/09/2016 In autotutela e contro il silenzio-rifiuto è possibile il ricorso alla C.T.P. S.M.Perego
30/09/2016 Aggiornati i tassi soglia di “Usura” in vigore dall’1.10.2016 S.M.Perego
30/09/2016 Si perde la non punibilità se si omettono due versamenti consecutivi S.M.Perego
30/09/2016 Ulteriori informazioni disponibili all’intermediario nel “Cassetto Fiscale” S.M.Perego

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Titolo: I contributi UE possono sommarsi al “Bonus ricerca e sviluppo”   Data : 26/01/2017
I contributi UE possono sommarsi al “Bonus ricerca e sviluppo”
Con la ris. 25.1.2017 n. 12, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013 è cumulabile con gli incentivi comunitari aventi ad oggetto i medesimi costi ("Horizon 2020"), purché complessivamente i benefici non superino i costi ammissibili.
Occorre quindi evidenziare analiticamente i dati per la verifica del cumulo, distinguendo i "costi diretti" (per cui potrebbe porsi il problema di cumulo) dai "costi indiretti" e individuando poi i costi rilevanti e non ai fini del credito di imposta nonché l'importo dei contributi comunitari agli stessi rispettivamente riferibili. Pertanto:
- se la somma degli incentivi comunitari correlati ai costi ammissibili e del credito di imposta risulta minore o uguale alla spesa ammissibile complessivamente sostenuta nel periodo di imposta per il quale l'istante intende accedere all'agevolazione, si potrà beneficiare del credito di imposta per l'intero importo calcolato;
- nel caso, invece, di superamento del limite massimo (100% dei costi sostenuti) occorrerà ridurre corrispondentemente il credito di imposta, in modo da garantire che tutti gli incentivi (fiscali e non) ricevuti per sovvenzionare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo non eccedano i costi complessivamente sostenuti eleggibili al credito di imposta.
Fonte: Ris. Agenzia Entrate 25.1.2017 n. 12 – Il Quotidiano del Commercialista del 26.1.2017 - "Bonus ricerca e sviluppo cumulabile con i contributi Ue" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego