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29/05/2017 Per l’antiriciclaggio è d’obbligo la verifica per ogni prestazione professionale S.M.Perego
29/05/2017 INPS - Sospensione dei versamenti contributivi S.M.Perego
25/05/2017 Le principali novità della quarta direttiva antiriciclaggio S.M.Perego
25/05/2017 Anche i fatti successivi alla data di riferimento del bilancio entrano nella responsabilità del revisore S.M.Perego
25/05/2017 L’INPS rende noti i nuovi interessi di mora S.M.Perego
25/05/2017 Sanzioni ridotte se si regolarizzano spontaneamente i c.d. “Fabbricati rurali” S.M.Perego
25/05/2017 Lo stato di insolvenza può sussistere anche se l’attivo supera il passivo S.M.Perego
24/05/2017 On-line le istruzioni INPS sul “Bonus asili nido” S.M.Perego
24/05/2017 Agenzia alcuni chiarimenti sugli impatriati S.M.Perego
23/05/2017 Anche la dichiarazione DOCFA è emendabile S.M.Perego

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Titolo: Per la detrazione sulla riqualificazione energetica dell’immobile una doppia scelta   Data : 30/01/2017
Per la detrazione sulla riqualificazione energetica dell’immobile una doppia scelta
Ai sensi della lett. h) dell'art. 16-bis co. 1 del TUIR la detrazione IRPEF del 36-50% compete anche per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia.
Per fruire della detrazione è necessario che l'impianto sia:
- installato per far fronte ai bisogni energetici dell'abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.);
- posto direttamente al servizio dell'abitazione.
Si tenga presente che le spese sostenute per determinati interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti potranno beneficiare, in alternativa (ove ne ricorressero i presupposti), della detrazione IRPEF/IRES di cui all'art. 1 co. 344 - 349 della L. 296/2006.
Sotto il profilo documentale, la norma dispone che tali opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. Quindi, ai fini della detraibilità delle relative spese, occorre acquisire, ad esempio la scheda tecnica del produttore che attesti il conseguimento del risparmio energetico.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 30.1.2017 - "Detrazione “a scelta” per il risparmio energetico" - Zeni
 
Sezione:   Autore : S.M.Perego