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Data Titolo Sezione Autore
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego
26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego
23/09/2016 Al giudice penale resta sempre la competenza nel determinare l’imposta evasa S.M.Perego
23/09/2016 L’intermediario che trasmette tardivamente le dichiarazioni dei redditi è soggetto a sanzioni S.M.Perego
23/09/2016 La compilazione del quadro LM S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego
23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
22/09/2016 Illegittimo l’accertamento da Studi di Settore nei confronti di un dipendente S.M.Perego
22/09/2016 Eliminato il taglio alle pensioni alle c.d. “Badanti Giovani” S.M.Perego

Records 1141 to 1150 of 2397
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Titolo: Scade oggi la dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo   Data : 31/01/2017
Scade oggi la dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo
Il 31.1.2017 scade il termine per presentare la dichiarazione di non detenzione di apparecchio TV al fine di essere esonerati dal pagamento del canone RAI per il 2017 (di importo complessivo pari a 90,00 euro).
Tale dichiarazione (quadro A del modello) ha validità annuale e deve essere ripresentata anche nel caso in cui la stessa sia già stata presentata per il 2016. Superata la scadenza del 31 gennaio, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dall'1.2.2017 al 30.6.2017 esonera per il solo semestre luglio-dicembre 2017.
Entro il 31.1.2017 occorre altresì versare il canone (o la prima rata semestrale o trimestrale), se dovuto, mediante F24 nei casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica sia titolare di un'utenza addebitabile oppure nei casi in cui l'erogazione dell'energia elettrica avvenga nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale (art. 3 co. 7 del DM 13.5.2016).
È possibile pagare il canone per il rinnovo (codice TVRI) dell'abbonamento TV con le seguenti modalità:
- in un'unica soluzione annuale, di importo pari a 90 euro, entro il 31 gennaio;
- in due rate semestrali, pari a 45,94 euro, entro il 31 gennaio e il 31 luglio;
- in quattro rate trimestrali, pari a 23,93 euro, entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre.
In caso di nuovo abbonamento (codice TVNA) il canone è dovuto dal mese in cui ha inizio la detenzione dell'apparecchio TV (i relativi importi sono stabiliti dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 45/2016).
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 30.12.2016 n. 45 – Il Quotidiano del Commercialista del 31.1.2017 - "Oggi è l’ultimo giorno per l’istanza che esonera dal canone RAI 2017" -
Sezione:   Autore : S.M.Perego