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27/04/2017 Indetraibile l’IVA erroneamente addebitata sulle operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
26/04/2017 Nuova definizione delle liti pendenti nel DL 50/2017 al calcolo convenienza S.M.Perego
26/04/2017 Dall’1.7.2017 lo split payment si estende riducendo le compensazioni IVA S.M.Perego
26/04/2017 Nuovi limiti alla detrazione dell’IVA sugli acquisti S.M.Perego
26/04/2017 Datori di lavoro obbligati ai conguagli da 730 S.M.Perego
24/04/2017 Dal 1° luglio lo “Split Payment” si estende anche ai professionisti S.M.Perego
24/04/2017 Sufficiente la lottizzazione di un terreno perché si configuri la plusvalenza S.M.Perego
24/04/2017 Approvati i nuovi coefficienti per i fabbricati di categoria catastale “D” S.M.Perego
24/04/2017 INPS – Ai lavoratori non vedenti previsto un beneficio pensionistico S.M.Perego
21/04/2017 Nuova tassonomia integrata per il deposito dei bilanci S.M.Perego

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Titolo: Nessuna decadenza dalla “Cedolare secca”   Data : 06/02/2017
Nessuna decadenza dalla “Cedolare secca”
Nel corso di Telefisco 2017, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cedolare secca può essere conservata da tutti i contribuenti che, prima del 3.12.2016, avessero dimenticato di comunicare la proroga del contratto di locazione, ma avessero tenuto un comportamento coerente con la scelta di applicare l'imposizione sostitutiva.
Si ricorda, infatti, che l'art. 7-quater co. 24 del DL 22.10.2016 n. 193 (conv. L. 1.12.2016 n. 225), modificando l'art. 3 co. 3 del DLgs. 23/2011, ha stabilito che la mancata comunicazione, all'Agenzia delle Entrate, della proroga del contratto di locazione, per il quale fosse stata correttamente espressa l'opzione per la cedolare secca, non comporta la revoca del regime sostitutivo, se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente. Inoltre, la norma ha previsto che la mancata comunicazione della proroga (entro 30 giorni dal suo verificarsi), comporti l'applicazione di sanzioni pari a:
- 100,00 euro se il ritardo è superiore a 30 giorni;
- 50,00 euro se il ritardo non è superiore a 30 giorni.
La nuova norma faceva sorgere il dubbio se potessero essere "salvate" anche le mancate proroghe scadute prima del 3.12.2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 193/2016). A tale questione, nel corso di Telefisco è stata data risposta affermativa, ricordando che la cedolare secca può essere applicata (pur in assenza di comunicazione della proroga del contratto), solo se:
- il contribuente ha effettuato i relativi versamenti;
- ha dichiarato i redditi da cedolare nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi;
- non ha applicato gli aggiornamenti del canone.
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 6.2.2017, p. 18 - "Cedolare, salve le vecchie sviste" - Dell'Oste - Lovecchio
Sezione:   Autore : S.M.Perego