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Data Titolo Sezione Autore
31/07/2015 Prorogato al 30.9.2015 il termine per approvare i bilanci preventivi 2015 S.M.Perego
31/07/2015 Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
31/07/2015 Autotrasportatori pronta la modifica della deduzione forfetaria delle spese non documentate S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego
28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
24/07/2015 Dividendi percepiti da persone fisiche ed enti non commerciali in Unico 2015 S.M.Perego
24/07/2015 Le rendite catastali sono impugnabili da parte del Comune davanti al Giudice tributario S.M.Perego
24/07/2015 La presentazione dei modelli 770/2015 al 21.9.2015 S.M.Perego

Records 2071 to 2080 of 2397
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Titolo: Il valore dei beni strumentali condiziona l’accesso al regime forfetario   Data : 06/02/2017
Il valore dei beni strumentali condiziona l’accesso al regime forfetario
Per i soggetti che iniziano determinate attività, l'accesso al regime forfetario può essere precluso quando, per il loro esercizio, siano necessari beni strumentali specifici, il cui importo può superare la soglia di 20.000,00 euro. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, ai bar e agli altri esercizi simili. In tali fattispecie, poiché all'apertura della partita IVA, generalmente, sono già stati individuati il luogo ove l'attività verrà svolta e la maggior parte della strumentazione occorrente, è necessario valutare l'ammontare della spesa ed, eventualmente, rinunciare all'utilizzo del regime agevolato laddove sia già noto il superamento del predetto limite.
Neppure sembrerebbe possibile aprire comunque la partita IVA in regime agevolato ancorché l'attività non sia immediatamente iniziata ed effettuare l'investimento in una fase successiva. Infatti, con riferimento al regime di vantaggio di cui al DL 98/2011, l'Agenzia delle Entrate aveva precisato che l'inizio dell'attività non coincide necessariamente con la data di apertura della partita IVA, bensì con quella in cui è effettuata la prima operazione attiva o passiva relativa all'attività caratteristica; sono considerate rilevanti anche le attività necessarie all'allestimento dell'attività, come l'acquisto di beni strumentali o di beni destinati alla rivendita o da utilizzare per rendere prestazioni di servizi (circ. 30.5.2012 n. 17, § 2.2).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 6.2.2017 - "Con l’investimento iniziale in beni strumentali “forfetario” a ostacoli" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego