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Data Titolo Sezione Autore
02/08/2019 Corrispettivi telematici - Anche con gli RT, ai resi merce si applicano le vecchie regole S.M.Perego
02/08/2019 Esterometro escluso per i dati sanitari S.M.Perego
01/08/2019 Nessuna sospensione per l’applicazione degli ISA ai fini della verifica dell’effettiva affidabilità S.M.Perego
01/08/2019 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca S.M.Perego
31/07/2019 Nuove indicazioni dal Garante della Privacy al trattamento di dati nei rapporti di lavoro S.M.Perego
30/07/2019 Parte la trasmissione telematica dei corrispettivi anche senza RT S.M.Perego
29/07/2019 l credito da detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica è fruibile solo dopo l’accettazione S.M.Perego
29/07/2019 Nuova utility sul sito dell’INPS per gli ANF - Assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
29/07/2019 Il pagamento degli oneri di riscatto sono a carico dei datori di lavoro S.M.Perego
29/07/2019 Rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Scadenza entro il 31 luglio S.M.Perego

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Titolo: Dal 7 febbraio parte la voluntary disclouser-bis   Data : 06/02/2017
Dal 7 febbraio parte la voluntary disclouser-bis
Dal 7.2.2017, sarà possibile inviare il modello per la richiesta di accesso alla voluntary disclosure-bis ex art. 5-octies del DL 167/90 introdotto dall'art. 7 del DL 193/2016 convertito.
I contribuenti che, per accedere alla collaborazione volontaria disciplinata dal DL 193/2016, hanno nel frattempo inviato il "vecchio" modello approvato con provvedimento 30.1.2015 n. 13193, a seguito dell'apertura del canale telematico dovranno provvedere a trasmettere il "nuovo" modello. In questo caso, nel modello dovrà essere barrata la casella "Istanza trasmessa in precedenza".
Con riferimento al calcolo delle sanzioni da violazioni del quadro RW, anche in sede di voluntary disclosure-bis si applica una riduzione del 50% o del 25% del minimo edittale ed il cumulo giuridico previsto dall'art. 12 co. 1 e 5 del DLgs. 472/97. Infine, tale importo potrà essere ridotto a un terzo come previsto dall'art. 16 del DLgs. 472/97 (c.d. definizione delle sanzioni).
Nella nuova procedura, né la norma né le istruzioni al modello richiamano la disposizione applicata nella precedente collaborazione volontaria per la quale la sanzione unica determinata in caso di concorso di violazioni è la minore fra quella risultante dal c.d. "cumulo materiale" e quella calcolata con il cumulo giuridico.
Tuttavia, secondo una risposta data dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco, detta regola dovrebbe essere comunque applicabile.
In occasione di Telefisco 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti con riferimento alla procedura di collaborazione volontaria, i cui termini sono stati riaperti dall'art. In particolare, un primo chiarimento riguarda la possibilità per un soggetto che aveva già presentato istanza di collaborazione volontaria nel corso del 2015, in qualità di soggetto delegato, di accedere alla "voluntary-bis" con riferimento a un rapporto bancario estero ulteriore e di cui il soggetto è titolare effettivo.
Al riguardo, muovendo dai chiarimenti espressi nella circ. Agenzia delle Entrate 16.7.2015 n. 27, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che:
- i soggetti delegati, a cui non può essere attribuito alcun reddito, sono obbligati a far emergere le ulteriori attività che hanno detenuto all'estero nei periodi d'imposta considerati;
- posto il comportamento non collaborativo del contribuente in merito alla procedura di collaborazione volontaria internazionale a cui si era aderito in qualità di soggetto delegato, è preclusa la possibilità di utilizzare la riapertura dei termini della voluntary-bis con riferimento al rapporto bancario precedentemente omesso e di cui il contribuente è titolare.
Gli Autori osservano, infatti, che, a seguito degli emendamenti al citato DL 193/2016, coloro che hanno aderito, a questo punto in qualità di soggetto titolare o delegato di una relazione bancaria, alla procedura di collaborazione volontaria internazionale potranno aderire oggi solo a quella nazionale e viceversa.
Fonte: Risposte Agenzia Entrate a Telefisco 2.2.2017 - Il Quotidiano del Commercialista del 4.2.2017 - "Dal 7 febbraio si può inviare il modello per la voluntary disclosure-bis" - Redazione - Il Quotidiano del Commercialista del 4.2.2017 - "Con autoliquidazione per la disclosure maggiorazioni nella misura minima" - Bono - Trainotti
Sezione:   Autore : S.M.Perego