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Data Titolo Sezione Autore
04/11/2016 La scissione di società con attività mista non configura elusione d’imposta S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego
04/11/2016 Dal 2017 deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale S.M.Perego
04/11/2016 Ulteriore proroga ed aumenti per le detrazioni finalizzate al recupero edilizo S.M.Perego
03/11/2016 Ulteriori chiarimenti sul DURC on-line S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego
03/11/2016 L’amministratore delegato di Equitalia interviene sulla rottamazione dei ruoli S.M.Perego
03/11/2016 Misure di prevenzione all’antiterrorismo – il CNDCEC ha predisposto un documento S.M.Perego
02/11/2016 Esclusi dagli obblighi previsti dal DL 193/2016 i minimi ed i forfetari S.M.Perego
02/11/2016 Non tutte le pertinenze sono escluse da ICI – IMU e TASI S.M.Perego

Records 1011 to 1020 of 2397
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Titolo: Il nuovo modello di dichiarazione d'intento è utilizzabile dall'1.3.2017 – Chiarimenti   Data : 22/02/2017
Il nuovo modello di dichiarazione d'intento è utilizzabile dall'1.3.2017 – Chiarimenti
Il nuovo modello di dichiarazione d'intento, approvato con provv. Agenzia delle Entrate 2.12.2016 n. 213221, utilizzabile per le operazioni effettuate a decorrere dall'1.3.2017, prevede l'obbligo di indicare il valore del plafond che il soggetto qualificato come esportatore abituale intende utilizzare in relazione a ciascun fornitore ovvero per ogni singolo acquisto.
Rispetto al modello precedente, la nuova dichiarazione d'intento difatti non contiene più i campi 3 e 4 ("operazioni comprese nel periodo da ... a ...") nel frontespizio.
Secondo quanto indicato nella risposta ad interrogazione parlamentare 26.1.2017 n. 5-10391, nel rimanente campo 2 della dichiarazione d'intento ("operazioni fino a concorrenza di euro ..."), si può inserire un valore presunto del plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell'anno nei confronti di un determinato fornitore.
Con risposte fornite in data 7.2.2017, l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente specificato che saranno accettate anche dichiarazioni d'intento che, nel loro complesso, superano l'ammontare complessivo del plafond disponibile. Sarà, quindi, cura dell'esportatore abituale monitorare, per ogni singolo fornitore, che il complesso degli acquisti effettuati senza applicazione dell'IVA non superi il valore del plafond disponibile per l'anno.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 2.12.2016 n. 213221 - Allegato Provvedimento Agenzia Entrate 2.12.2016 n. 213221 - Risposte Agenzia Entrate 7.2.2017 n. 27195 – Il Quotidiano del Commercialista del 22.2.2017 - "Lettere d’intento da aggiornare entro il 1° marzo 2017" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego