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15/02/2016 Limite alla compensazione dei crediti IVA S.M.Perego
15/02/2016 Nella dichiarazione Iva 2016 lo Split payment S.M.Perego
11/02/2016 Studi di settore nulli se si svolge una seconda attività S.M.Perego
11/02/2016 Il regime forfetario compila i quadri LM e RS in Unico 2016 S.M.Perego
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10/02/2016 Gli Studi di settore si avviano ad un processo di semplificazione S.M.Perego
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10/02/2016 Anche gli interventi edilizi terminati nel 2012 usufruiscono della detrazione IRPEF del 50% delle spese per l'acquisto di mobili S.M.Perego

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Titolo: La rottamazione dei ruoli regionali lede l’autonomia tributaria delle Regioni   Data : 09/03/2017
La rottamazione dei ruoli regionali lede l’autonomia tributaria delle Regioni
La Regione Toscana, con il ricorso 9.2.2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 8.3.2017 n. 10, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193, nella parte in cui non prevede, tra le esclusioni alla rottamazione dei ruoli, i carichi affidati agli Agenti della riscossione per i tributi di competenza regionale, realizzando in tal modo una violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione.
Tra l'altro, viene menomato il principio di autonomia tributaria delle Regioni, posto che l'adesione alla rottamazione, su cui la Regione non ha alcuna voce in capitolo, comporta lo stralcio di tutte le sanzioni amministrative e degli interessi di mora.
Anche l'art. 6-ter del DL 22.10.2016 n. 193 è rimesso all'esame dei giudici costituzionali, posto che, nel contemplare non l'obbligo bensì la facoltà, per gli enti locali, di deliberare la rottamazione delle ingiunzioni fiscali, comporta un'irragionevole disparità di trattamento tra enti locali, a seconda del fatto che questi abbiano o meno optato per l'affidamento della riscossione agli Agenti della riscossione.
Fonte: Ricorso della Regione Toscana alla Corte Costituzionale 9.2.2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 9.3.2017 - "Alla Corte Costituzionale la rottamazione dei ruoli regionali" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego