| Rottamabili solo i ruoli relativi a sanzioni
L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 8.3.2017 n. 2, specifica che:
- rientrano nella rottamazione dei ruoli i carichi affidati dall'1.1.2000 al 31.12.2016, quindi non rilevano i debiti contestati mediante avviso bonario ma non iscritti a ruolo, così come i ruoli già sgravati;
- rientrano nella sanatoria i ruoli consegnati all'Agente della riscossione dal 16 al 31.12.2016, ancorchè, ai sensi dell'art. 4 del DM 321/99, si considerino consegnati il 10 gennaio;
- è possibile definire ruoli o carichi relativi a sole sanzioni tributarie, ad esempio quelle irrogate agli intermediari ex art. 7-bis del DLgs. 241/97;
- nonostante sia ammessa la definizione parziale dei carichi, il contribuente non può definire solo alcuni debiti contenuti nello stesso accertamento esecutivo, avviso di liquidazione o ruolo.
Relativamente al contenzioso, si conferma che, secondo l'Agenzia delle Entrate, l'estinzione del giudizio dovrebbe riguardare solo il carico definito, e non quello ancora da iscrivere a ruolo in ragione della riscossione frazionata (si conferma quanto detto in occasione di Telefisco 2017).
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 8.3.2017 n. 2 – Il Quotidiano del Commercialista del 9.3.2017 - "Per le Entrate sono rottamabili i ruoli relativi solo a sanzioni" - Cissello |