| Permangono dubbi sul differimento del versamento del saldo IVA 2016
A partire dal 2017 non è più ammessa la presentazione della dichiarazione IVA in forma unificata. Pertanto, in base all’art. 6 del DPR 542/99, come modificato dall’art. 7-quater co. 20 del DL 193/2016, il versamento del saldo IVA può essere effettuato:
- secondo la regola generale, entro il 16 marzo;
- in alternativa, entro il termine stabilito dall’art. 17 co. 1 del DPR 435/2001 per il versamento delle imposte derivanti dal modello REDDITI, con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
Nonostante la nuova formulazione degli artt. 6 e 7 del DPR 542/99 comporti qualche dubbio circa la possibilità di differire ulteriormente il versamento entro il termine previsto dall’art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, un’interpretazione sistematica delle norme induce a ritenere che, anche per il 2017, tale possibilità sia comunque ammessa.
Inoltre, si auspicano chiarimenti in merito alla possibilità, per i soggetti passivi IVA con esercizio non coincidente con l’anno solare, di differire il versamento del saldo IVA rispetto alla scadenza ordinaria. Fino al 2016, infatti, la possibilità del differimento era collegata alla presentazione della dichiarazione IVA unificata, che presupponeva la presenza di un periodo d’imposta, ai fini delle imposte sui redditi, coincidente con l’anno solare.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 9.3.2017 - "Differimento del saldo IVA per il 2016 con dubbi" - Greco - Negro |