Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
24/10/2008 Notizia news S.M.Perego
24/10/2008 Notizia news S.M.Perego
28/10/2008 Notizia news S.M.Perego
29/10/2008 Notizia news S.M.Perego
31/10/2008 Notizia news S.M. Perego
05/11/2008 Novita' flash news S.M.Perego
06/11/2008 Notizia news S.M.Perego
09/11/2008 Notizia news S.M.Perego
11/11/2008 Notizia news S.M.Perego
21/11/2008 Novita' news S.M.Perego

Records 1 to 10 of 2397
Next Last

 

Titolo: Nessun credito d’imposta per i neo domiciliati   Data : 10/03/2017
Nessun credito d’imposta per i neo domiciliati
L'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa 9.3.2017 n. 56, ha precisato che i soggetti che intendono trasferire la loro residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 2 co. 2 del TUIR, aderendo all'opzione prevista dall'art. 24-bis del TUIR, pagheranno un'imposta sostitutiva di 100.000,00 euro esclusivamente sui redditi prodotti all'estero.
Sono, invece, assoggettati a tassazione ordinaria i redditi prodotti in Italia dai neo residenti.
La suddetta impostazione, evidenzia l'Autore, impone calcoli di convenienza, anche in considerazione del fatto che per i redditi prodotti all'estero inclusi nell'opzione non è possibile fruire di eventuali crediti di imposta per le eventuali imposte assolte all'estero. Inoltre, va valutata l'operatività della clausola antielusiva prevista dall'art. 24-bis, la quale assoggetta a tassazione ordinaria in Italia le eventuali plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate in società estere realizzate nei primi cinque periodi d'imposta di validità dell'opzione.
Fonte: Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 9.3.2017 n. 56 – Il Quotidiano del Commercialista del 10.3.2017 - "Regime dei neo domiciliati con imposta ordinaria per i redditi prodotti in Italia" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego