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19/11/2015 Pensioni INPS in regime di salvaguardia anche per gli iscritti alla G.S. S.M.Perego
19/11/2015 Rendiconto finanziario nel Modello internazionale XBRL S.M.Perego
19/11/2015 Mod. 730 più completo e 770 più semplificato S.M.Perego
19/11/2015 Aree pertinenziali non sempre certe S.M.Perego
19/11/2015 ASpI – Nuovo messaggio INPS S.M.Perego
18/11/2015 Nuova gestione delle deleghe sul sito INPS S.M.Perego
18/11/2015 Agevolazione “prima casa” anche senza aver alienato la precedente S.M.Perego
18/11/2015 Esenti da IMU gli immobili concessi in comodato ai figli S.M.Perego
18/11/2015 Terreni agricoli esclusi da IMU S.M.Perego
18/11/2015 Riammissione alla rateizzazione – la domanda entro il 23.11.2015 S.M.Perego

Records 1841 to 1850 of 2397
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Titolo: Sempre detraibile l’IVA per le migliorie su beni di terzi   Data : 10/03/2017
Sempre detraibile l’IVA per le migliorie su beni di terzi
La giurisprudenza prevalente ritiene che non sussistano limiti al diritto di detrazione dell'IVA sulle spese sostenute per apportare migliorie su beni di terzi, ad esempio effettuate dall'affittuario per la ristrutturazione di un immobile (Cass. 30.4.2009 n. 10079 e Cass. 16.2.2010 n. 3544).
Non è persuasiva la tesi che ritiene si debba trattare di beni dal punto di vista contabile ammortizzabili, in quanto, come sancito da Cass. 4.12.2015 n. 24779, il diritto di detrazione e il rimborso possono avere presupposti diversi (solo ai fini del rimborso, l'art. 30 del DPR 633/72 richiama il concetto di bene ammortizzabile).
Va detto che nel senso dell'indetraibilità si è pronunciata Cass. 10.2.2006 n. 2939, per quanto ci consta in maniera isolata.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 10.3.2017 - "Migliorie su beni di terzi con IVA detraibile" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego