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26/05/2016 I lavoratori autonomi soggetti al controllo in caso di scostamento sulle ritenute subite S.M.Perego
26/05/2016 Le detrazioni per il recupero edilizio si trasferiscono all’erede S.M.Perego
26/05/2016 Entro il 31.5.2016 è possibile ricorrere all’estromissione agevolata S.M.Perego
24/05/2016 La legge sulle unioni civili (L. 76/2016) comporta alcune novità S.M.Perego
24/05/2016 Anche i terreni agricoli posseduti dai coadiuvanti coltivatori diretti sono esenti IMU S.M.Perego
24/05/2016 Conviene sempre la tenuta della contabilità per i forfetari e per i contribuenti minimi S.M.Perego
23/05/2016 Il maxi ammortamento si applica anche ai contribuenti minimi S.M.Perego
23/05/2016 Il 20% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali è sempre deducibile S.M.Perego
23/05/2016 Disponibile il codice tributo per i compensi corrisposti ad avvocati per negoziazione assistita e ad arbitri S.M.Perego
23/05/2016 Nel mese di giugno l’Agenzia delle Entrate chiederà chiarimenti a 220 mila contribuenti sui redditi 2013 S.M.Perego

Records 1411 to 1420 of 2397
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Titolo: Una differenza inventariale giustifica sempre la presunzione di cessione e l’accertamento   Data : 13/03/2017
Una differenza inventariale giustifica sempre la presunzione di cessione e l’accertamento
Con la sentenza n. 6185 del 10.3.2017, la Corte di Cassazione ha affermato che i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria circa l’applicazione delle presunzioni di cessione e di acquisto di cui al DPR 441/97 operano nei confronti dei verificatori in fase accertativa, ma non possono influenzare il giudizio sulla legittimità dell’accertamento una volta che questo sia stato compiuto.
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con la circ. n. 31/2006, aveva precisato che le differenze inventariali non necessariamente sono riconducibili a fenomeni di evasione di imposta, potendo originarsi anche in modo fisiologico in rapporto alla ordinaria dinamica gestionale di un magazzino, per cui il verificatore è tenuto a esaminare il processo di formazione delle stesse in relazione all’attività concretamente svolta dall’azienda controllata.
Tuttavia, con la sentenza citata, la Cassazione ha stabilito che, laddove sussistano differenze inventariali, operano comunque le presunzioni di cessione e di acquisto, così che spetta al contribuente fornire la prova contraria, non rilevando, peraltro, l’entità di tali differenze, atteso che nessuna norma pone una soglia minima per l’esercizio del potere accertativo.
Fonte: Cass. 10.3.2017 n. 6185 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.3.2017 - "Differenze inventariali anche minime legittimano l’accertamento" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego