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Data Titolo Sezione Autore
01/03/2016 Il trasferimento della residenza si salva con ricorso al prefetto S.M.Perego
01/03/2016 L’opzione al regime forfetario è sempre soggetta a calcoli di convenienza S.M.Perego
26/02/2016 I notai deducono dall’IRAP i contributi repertoriali S.M.Perego
26/02/2016 Le tasse universitarie entrano nel 730 precompilato S.M.Perego
26/02/2016 Scade il 29.2.2016 la consegna della CU – Dal 1.3.2016 si incorre in sanzioni S.M.Perego
26/02/2016 Il leasing abitativo sconta la detrazione IRPEF S.M.Perego
25/02/2016 IFEL interviene sulla riduzione IMU al 50% S.M.Perego
25/02/2016 Le migliorie su beni di terzi scontano il maxi ammortamento S.M.Perego
25/02/2016 Il riclassamento operato dall’Agenzia delle Entrate può essere illegittimo S.M.Perego
25/02/2016 Il diritto al compenso solo se esiste un conferimento d’incarico S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato   Data : 13/03/2017
Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4415 del 21.2.2017, ha statuito che il diritto alla provvigione del mediatore deve essere riconosciuto anche nel caso in cui venga concluso il solo contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un bene immobile, che si scopre, successivamente, privo di certificato di abitabilità.
Infatti, la responsabilità del mediatore può sorgere, in ordine alla mancata informazione circa la conseguibilità del certificato di abitabilità, nei soli casi in cui questi abbia:
- taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza,
- riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza;
- omesso, nonostante l’espresso incarico da parte dei committenti di procedere ad una determinata verifica, di procedere ovvero erroneamente adempiuto.
Fonte: Cass. 21.2.2017 n. 4415 – Il Quotidiano del Commercialista del 13.3.2017 - "Provvigione al mediatore per la conclusione del solo preliminare" - Schepis
Sezione:   Autore : S.M.Perego