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Data Titolo Sezione Autore
04/07/2019 Stabilite le modalità di pagamento dei diritti doganali S.M.Perego
04/07/2019 Definite le modalità di invio dei corrispettivi al Sistema TS S.M.Perego
04/07/2019 Esclusa l’applicazione di sanzioni per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi del secondo semestre 2019 S.M.Perego
06/07/2019 Controlli formali soggetti a semplificazioni S.M.Perego
06/07/2019 Escluse le sanzioni per la trasmissione telematica dei corrispettivi sino al 31.12.2019 S.M.Perego
10/07/2019 Dichiarazione IVA alternativa alla LIPE S.M.Perego
10/07/2019 Per l’ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Modificato il periodo di validità S.M.Perego
17/07/2019 In audizione alla IV Commissione Finanze della Camera S.M.Perego
24/07/2019 Ridotte le detrazioni agli autotrasportatori per il 2018 S.M.Perego
24/07/2019 Nuova Sabatini – modificata l’erogazione del contributo S.M.Perego

Records 2361 to 2370 of 2397
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Titolo: Sequestro e confisca per equivalente esteso anche alle polizze vita   Data : 14/03/2017
Sequestro (e confisca) per equivalente esteso anche alle polizze vita
La Corte di Cassazione, nella sentenza 13.3.2017 n. 11945, ha affermato che, in caso di contestazione di reati tributari, il sequestro preventivo per equivalente del relativo profitto, funzionale rispetto alla successiva confisca, può intervenire anche sulla polizza vita avente come beneficiario il coniuge del supposto evasore ovvero sui premi già versati.
In particolare:
- il provvedimento in questione può avere ad oggetto anche una polizza assicurativa sulla vita, dal momento che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare (ex art. 1923 c.c.) attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale (cfr. Cass. nn. 12902/2016, 18736/2014, 32809/2013, 12838/2012 e 16658/2007);
- con riguardo alla legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in caso di contratto di assicurazione a favore di un terzo, poi, il carattere autonomo del diritto acquistato dal beneficiario – ai sensi dell’art. 1920 co. 3 c.c., in forza del quale “per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione” – non esclude che i premi versati dall’indagato possano esservi sottoposti. Anche a seguito del pagamento delle relative somme, il denaro non può, comunque, reputarsi definitivamente uscito dal patrimonio del contraente, venendo accantonato in modo irreversibile ai fini del successivo pagamento al beneficiario. È da considerare, infatti, la possibilità di revoca del beneficio, contemplata dall’art. 1921 c.c., nonché la possibilità di riscatto e riduzione della polizza ex art. 1925 c.c.
Fonte: Cass. pen. 13.3.2017 n. 11945 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.3.2017 - "Sequestrabili i premi della polizza vita con beneficiario il coniuge" - Meoli
Sezione:   Autore : S.M.Perego