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Data Titolo Sezione Autore
04/11/2015 Maternità e congedi parentali – Messaggio INPS S.M.Perego
04/11/2015 In vista novità per la professione forense S.M.Perego
04/11/2015 L’assegnazione dei beni ai soci passa tramite la costituzione di una società semplice S.M.Perego
03/11/2015 Ancora sull’assegnazione agevolata ai soci - Rileva il triennio precedente S.M.Perego
03/11/2015 Anche i minimi e i forfettari compilano lo spesometro S.M.Perego
03/11/2015 Reverse charge e ravvedimento operoso – determinazione della sanzione S.M.Perego
03/11/2015 Nuovo portale della Giustizia Tributaria S.M.Perego
03/11/2015 La particolare tenuità del fatto non è punibile S.M.Perego
03/11/2015 Quando si emettono le note di variazione - Novità S.M.Perego
02/11/2015 Le trasferte dei dipendenti possono produrre reddito S.M.Perego

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Titolo: INPS – Non scade la domanda al Fondo di integrazione salariale (FIS)   Data : 15/03/2017
INPS – Non scade la domanda al Fondo di integrazione salariale (FIS)
L’INPS, con il messaggio 1133/2017, ha precisato che il termine di 7 giorni dall'accordo aziendale per inviare la domanda per l’assegno di solidarietà al Fondo di integrazione salariale (una misura a sostegno del reddito dei lavoratori a cui, nell'ambito di un accordo aziendale, sia ridotto l’orario per ridurre i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per ridimensionare quelli collettivi), nonché il termine di 30 giorni dalla domanda per l’inizio della riduzione dell’orario, non hanno natura decadenziale.
Pertanto, questi ultimi potranno anche non essere rispettati, ma in tal caso la decorrenza di riduzione di orario e assegno partirà dal giorno successivo alla presentazione della domanda.
Fonte: Messaggio INPS 13.3.2017 n. 1133 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego