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18/07/2016 Entro il 30 luglio è possibile regolarizzare l’omessa dichiarazione IMU - TASI S.M.Perego
18/07/2016 Alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative sociali la nuova aliquota IVA del 5% S.M.Perego
18/07/2016 Avanzata la richiesta di proroga alla presentazione del Mod. 770/2016 S.M.Perego
18/07/2016 Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente S.M.Perego
15/07/2016 L’esenzione da IMU per i terreni montani si conserva anche se più comuni si fondono S.M.Perego
15/07/2016 Permane l’obbligo di polizza assicurativa a carico dei liberi professionisti S.M.Perego
15/07/2016 All’accertamento da redditometro si può opporre la “Voluntary disclosure” S.M.Perego
15/07/2016 Il canone RAI in nuove FAQ S.M.Perego
15/07/2016 Anche le imprese di pulizia accedono ai rimborsi IVA in via prioritaria S.M.Perego
15/07/2016 Scade il 18.7.2016 il pagamento con maggiorazione dello 0,4% per i soggetti esclusi da studi di settore S.M.Perego

Records 1271 to 1280 of 2397
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Titolo: Imposta di bollo limitata per la registrazione delle opere protette all’RPG   Data : 17/03/2017
Imposta di bollo limitata per la registrazione delle opere protette all’RPG
L'Agenzia delle Entrate, nella ris. 16.3.2017 n. 34, ha chiarito che la certificazione di avvenuta registrazione delle opere protette nel Registro Pubblico Generale (RPG) di cui all'art. 103 della L. 22.4.41 n. 633 (legge sul diritto d'autore), che viene posta in calce alla dichiarazione di deposito che viene restituita all'interessato quando questi deposita un esemplare dell'opera, non comporta l'applicazione dell'imposta di bollo di 16,00 euro a norma dell'art. 4 co. 1 della Tariffa, allegata al DPR 642/72, in quanto il documento ha già scontato l'imposizione al momento della dichiarazione di deposito dell'opera.
Pertanto, in relazione alla certificazione di avvenuta registrazione delle opere protette nel Registro Pubblico Generale, posta in calce ad una delle due dichiarazioni di deposito che viene restituita all’interessato, l’imposta di bollo può essere assolta con il pagamento di un’unica imposta nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, a norma dell’art. 13 co. 3, n. 7 del DPR 642/72.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 16.3.2017 n. 34 - Il Quotidiano del Commercialista del 17.3.2017 - "Certificazione di registrazione nel Registro Pubblico Generale senza bollo" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego