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18/07/2016 Entro il 30 luglio è possibile regolarizzare l’omessa dichiarazione IMU - TASI S.M.Perego
18/07/2016 Alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative sociali la nuova aliquota IVA del 5% S.M.Perego
18/07/2016 Avanzata la richiesta di proroga alla presentazione del Mod. 770/2016 S.M.Perego
18/07/2016 Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente S.M.Perego
15/07/2016 L’esenzione da IMU per i terreni montani si conserva anche se più comuni si fondono S.M.Perego
15/07/2016 Permane l’obbligo di polizza assicurativa a carico dei liberi professionisti S.M.Perego
15/07/2016 All’accertamento da redditometro si può opporre la “Voluntary disclosure” S.M.Perego
15/07/2016 Il canone RAI in nuove FAQ S.M.Perego
15/07/2016 Anche le imprese di pulizia accedono ai rimborsi IVA in via prioritaria S.M.Perego
15/07/2016 Scade il 18.7.2016 il pagamento con maggiorazione dello 0,4% per i soggetti esclusi da studi di settore S.M.Perego

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Titolo: I contatti a canone concordato si estendono a tutti i comuni italiani   Data : 27/03/2017
I contatti a canone concordato si estendono a tutti i comuni italiani
Con il D.M. delle Infrastrutture e dei trasporti del 16.1.2017, in vigore dal 30.3.2017, sono stati resi noti i nuovi criteri per la determinazione dei canoni dei contratti di locazione concordati ai sensi della L. 431 del 9.12.98.
Si ricorda, infatti, che le parti, in riferimento alle locazioni ad uso abitativo, possono sottoscrivere, in presenza di determinate condizioni, contratti caratterizzati da un canone predefinito e per i quali operano specifiche agevolazioni fiscali.
Il citato DM 16.1.2017 sostituisce il DM 30.12.2002, che aveva demandato ai singoli enti locali la definizione delle fasce di oscillazione dei canoni di locazione suddivise in base alle caratteristiche dell'unità locata. Il DM 16.1.2017 ridefinisce alcune caratteristiche dei citati contratti ed aggiorna la modulistica da utilizzare per la stipula dei contratti stessi.
Tra le novità, si segnala che, ai fini della validità civilistica dei citati contratti:
- non è più indispensabile che le parti siano assistite dalle associazioni;
- i contratti cosiddetti "3 + 2" (art. 2 co. 3 della L. 431/98) possono avere ad oggetto abitazioni site in tutti i Comuni d'Italia e non più solamente in quelli ad "alta tensione abitativa" di cui all'art. 1 del DL 30.12.88 n. 551.
Fonte: DM 16.1.2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 27.3.2017 - "Canoni di locazione concordati senza obbligo di assistenza delle associazioni" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego