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29/07/2019 l credito da detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica è fruibile solo dopo l’accettazione S.M.Perego
30/07/2019 Parte la trasmissione telematica dei corrispettivi anche senza RT S.M.Perego
31/07/2019 Nuove indicazioni dal Garante della Privacy al trattamento di dati nei rapporti di lavoro S.M.Perego
01/08/2019 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca S.M.Perego
01/08/2019 Nessuna sospensione per l’applicazione degli ISA ai fini della verifica dell’effettiva affidabilità S.M.Perego
02/08/2019 Esterometro escluso per i dati sanitari S.M.Perego
02/08/2019 Corrispettivi telematici - Anche con gli RT, ai resi merce si applicano le vecchie regole S.M.Perego
02/08/2019 Proroga versamenti al 30.902019 – Definiti gli effetti sulle rateizzazioni S.M.Perego
02/08/2019 Alcuni chiarimenti sull’applicazione degli ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale S.M.Perego
09/08/2019 La Compliance si intensifica e accelera i ravvedimenti operosi S.M.Perego

Records 2381 to 2390 of 2397
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Titolo: I contatti a canone concordato si estendono a tutti i comuni italiani   Data : 27/03/2017
I contatti a canone concordato si estendono a tutti i comuni italiani
Con il D.M. delle Infrastrutture e dei trasporti del 16.1.2017, in vigore dal 30.3.2017, sono stati resi noti i nuovi criteri per la determinazione dei canoni dei contratti di locazione concordati ai sensi della L. 431 del 9.12.98.
Si ricorda, infatti, che le parti, in riferimento alle locazioni ad uso abitativo, possono sottoscrivere, in presenza di determinate condizioni, contratti caratterizzati da un canone predefinito e per i quali operano specifiche agevolazioni fiscali.
Il citato DM 16.1.2017 sostituisce il DM 30.12.2002, che aveva demandato ai singoli enti locali la definizione delle fasce di oscillazione dei canoni di locazione suddivise in base alle caratteristiche dell'unità locata. Il DM 16.1.2017 ridefinisce alcune caratteristiche dei citati contratti ed aggiorna la modulistica da utilizzare per la stipula dei contratti stessi.
Tra le novità, si segnala che, ai fini della validità civilistica dei citati contratti:
- non è più indispensabile che le parti siano assistite dalle associazioni;
- i contratti cosiddetti "3 + 2" (art. 2 co. 3 della L. 431/98) possono avere ad oggetto abitazioni site in tutti i Comuni d'Italia e non più solamente in quelli ad "alta tensione abitativa" di cui all'art. 1 del DL 30.12.88 n. 551.
Fonte: DM 16.1.2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 27.3.2017 - "Canoni di locazione concordati senza obbligo di assistenza delle associazioni" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego