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Data Titolo Sezione Autore
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego
26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego
23/09/2016 Al giudice penale resta sempre la competenza nel determinare l’imposta evasa S.M.Perego
23/09/2016 L’intermediario che trasmette tardivamente le dichiarazioni dei redditi è soggetto a sanzioni S.M.Perego
23/09/2016 La compilazione del quadro LM S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego
23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
22/09/2016 Illegittimo l’accertamento da Studi di Settore nei confronti di un dipendente S.M.Perego
22/09/2016 Eliminato il taglio alle pensioni alle c.d. “Badanti Giovani” S.M.Perego

Records 1141 to 1150 of 2397
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Titolo: Istituito il codice tributo per il credito d'imposta per i sistemi di videosorveglianza o allarme   Data : 31/03/2017
Istituito il codice tributo per il credito d'imposta per i sistemi di videosorveglianza o allarme
Il provv. Agenzia delle Entrate 30.3.2017 n. 62015 dispone che la quota percentuale del credito d'imposta spettante alle persone fisiche in relazione alle spese sostenute, nell'anno 2016, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali (art. 1 co. 982 della L. 208/2015), è pari al 100% dell'importo richiesto, risultante dalle istanze validamente presentate fino al 20.3.2017.
Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. A tal fine, la ris. Agenzia delle Entrate 30.3.2017 n. 42 ha istituito il codice tributo "6874".
In alternativa, le persone fisiche possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Fonte: Provv. Agenzia delle Entrate 30.3.2017 n. 62015 - -Ris. Agenzia delle Entrate 30.3.2017 n. 42 – Il Quotidiano del Commercialista del 31.3.2017 - "Bonus videosorveglianza pari al 100% dell’importo richiesto" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego