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Data Titolo Sezione Autore
25/07/2016 Entro il 30.9.2016 l’Unico ad integrazione del Mod. 730 S.M.Perego
25/07/2016 Il contratto di locazione non registrato è considerato nullo S.M.Perego
25/07/2016 Per i contributi di bonifica, sempre deducibili IRPEF, l’onere della prova è in capo al consorzio S.M.Perego
25/07/2016 Dal 1.5.2016 con il nuovo codice doganale i beni possono giacere 10 anni S.M.Perego
25/07/2016 Ai fini delle detrazioni IRPEF con demolizione e ricostruzione rileva la certificazione del tecnico abilitato S.M.Perego
22/07/2016 Scade oggi l’invio del Mod. 730 sul canale “Fisconline” S.M.Perego
22/07/2016 Il bonus formazione per gli autotrasportatori è credito compensabile S.M.Perego
22/07/2016 Sufficiente l’invio tramite PEC per avviare l’istruttoria prefallimentare S.M.Perego
22/07/2016 Inviate alla Commissione UE le regole per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
21/07/2016 Possibile l’istanza di rimborso se in Unico non è stata riportata la detassazione ambientale S.M.Perego

Records 1251 to 1260 of 2397
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Titolo: Istituito il codice tributo per il credito d'imposta per i sistemi di videosorveglianza o allarme   Data : 31/03/2017
Istituito il codice tributo per il credito d'imposta per i sistemi di videosorveglianza o allarme
Il provv. Agenzia delle Entrate 30.3.2017 n. 62015 dispone che la quota percentuale del credito d'imposta spettante alle persone fisiche in relazione alle spese sostenute, nell'anno 2016, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali (art. 1 co. 982 della L. 208/2015), è pari al 100% dell'importo richiesto, risultante dalle istanze validamente presentate fino al 20.3.2017.
Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. A tal fine, la ris. Agenzia delle Entrate 30.3.2017 n. 42 ha istituito il codice tributo "6874".
In alternativa, le persone fisiche possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Fonte: Provv. Agenzia delle Entrate 30.3.2017 n. 62015 - -Ris. Agenzia delle Entrate 30.3.2017 n. 42 – Il Quotidiano del Commercialista del 31.3.2017 - "Bonus videosorveglianza pari al 100% dell’importo richiesto" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego