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11/04/2019 Da parte dell’Agenzia ulteriori chiarimenti sul regime forfetario ex L. 190/2014 S.M.Perego
11/04/2019 Recuperabili le perdite dell’anno 2017 delle imprese in contabilità semplificata S.M.Perego
11/04/2019 Modificato il modello REDDITI PF 2019 S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
11/04/2019 Dall’INPS i chiarimenti sulle agevolazioni contributive per l’apprendistato S.M.Perego
24/04/2019 Nuove Tariffe INAIL per gli Artigiani per molti non si parla di riduzione ma di un aumento indiscriminato S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la presentazione della domanda per la rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro") S.M.Perego
24/04/2019 Intermediari - Soppresso l’invio delle deleghe via PEC S.M.Perego

Records 2301 to 2310 of 2397
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Titolo: Per il socio di Srl confermata la doppia iscrizione all’INPS   Data : 04/04/2017
Per il socio di Srl confermata la doppia iscrizione all’INPS
Con la sentenza 31.3.2017 n. 8474, la Corte di Cassazione ha ribadito la legittimità della doppia e contestuale iscrizione alla Gestione separata ex L. 335/95 e alla Gestione Commercianti per i soci di una srl che svolgono attività lavorativa in azienda e, al contempo, ne sono anche amministratori.
Nell'accogliere il ricorso dell'INPS, i giudici di legittimità giudicano non corretta la tesi espressa nell'impugnata sentenza della Corte d'appello, fondata sulla premessa dell'inconciliabile coesistenza tra iscrizione alla Gestione separata e iscrizione alla Gestione commercianti, ricavata da un'erronea interpretazione dell'art. 1 co. 208 della L. 662/96.
Invece, ai sensi dell'interpretazione autentica ex art. 12 co. 11 del DL 78/2010, la predetta norma va interpretata nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS. Restano, pertanto, esclusi da tale previsione i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla Gestione separata.
Fonte: Cass. Sez. Lavoro 31.3.2017 n. 8474 – Il Quotidiano del Commercialista del 1.4.2017 - "Duplice iscrizione previdenziale per il socio amministratore di srl" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego