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28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
31/07/2015 Autotrasportatori pronta la modifica della deduzione forfetaria delle spese non documentate S.M.Perego
31/07/2015 Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) – Istruzioni e chiarimenti dall’INPS S.M.Perego
31/07/2015 Termine di presentazione dei modelli 770/2015 - Proroga al 21.9.2015 S.M.Perego
31/07/2015 Più tempo per fornire la documentazione ai controlli formali S.M.Perego
31/07/2015 Prorogato al 30.9.2015 il termine per approvare i bilanci preventivi 2015 S.M.Perego
31/07/2015 Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego

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Titolo: INPS – Il codice sede di lavoro va evidenziato nel flusso UniEmens   Data : 04/04/2017
INPS – Il codice sede di lavoro va evidenziato nel flusso UniEmens
Con il messaggio 31.3.2017 n. 1444, l'INPS è intervenuto con riferimento alle modalità che le aziende devono seguire per effettuare la registrazione delle proprie unità produttive.
In particolare, nel messaggio in esame, si precisa che le aziende con una sola sede di lavoro non dovranno provvedere a registrare alcuna unità produttiva od operativa sul sito dell'INPS.
Inoltre, l'Istituto previdenziale specifica che, nel caso della sede principale, è la procedura di iscrizione/variazione azienda che attribuisce in modo automatizzato il codice zero a tale sede, mentre, a partire dalla seconda sede di lavoro, è il datore di lavoro a dover registrare la stessa come unità operativa o come unità operativa e produttiva attraverso la procedura di iscrizione/variazione azienda, che codificherà queste unità con valori crescenti a partire da 1.
Tali valori, cioè zero per la sede principale, e da 1 in avanti per le ulteriori unità produttive e/o locali, dovranno essere riportati nel flusso UniEmens, a partire da quello di competenza di marzo 2017, all'interno della denuncia individuale di ciascun lavoratore.
Fonte: Messaggio INPS 31.3.2017 n. 1444 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego