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07/08/2018 Deleghe Fatture e Corrispettivi – Intermediari non informati S.M.Perego
09/08/2018 Disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il software per la creazione del file “XML” S.M.Perego
09/08/2018 Confermata l’esclusione dall’imposta di bollo per le associazioni e società sportive S.M.Perego
09/08/2018 Fatture e corrispettivi impossibile la ricerca facilitata per gli intermediari S.M.Perego
04/09/2018 Scheda carburante – Fornitura con fattura elettronica in caso di netting S.M.Perego
04/09/2018 Per L’accertamento con adesione non rilevano i termini del regolamento comunale S.M.Perego
12/09/2018 Nuovo Regolamento Privacy (UE) 27.4.2016 n. 679 S.M.Perego
12/09/2018 INPS - Contributi IVS artigiani e commercianti – Pronti gli F24 S.M.Perego
12/09/2018 Credito d'imposta per investimenti pubblicitari S.M.Perego

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Titolo: Nessun obbligo di trasmissione telematica per i distributori automatici di tabacchi   Data : 06/04/2017
Nessun obbligo di trasmissione telematica per i distributori automatici di tabacchi
Con la risoluzione n. 44 di ieri, 5.4.2017, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i distributori automatici di tabacchi, ricariche telefoniche e biglietti “gratta e vinci” sono esclusi dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015.
Tale obbligo, infatti, non riguarda i distributori automatici che erogano beni e servizi per i quali l’IVA è già stata assolta in una fase precedente, come accade nell’ambito del regime c.d. “monofase” di cui all’art. 74 del DPR 633/72. Pertanto, restano escluse le cessioni di tabacchi e ricariche telefoniche per le quali l’imposta è assolta, "a monte", dall’unico soggetto debitore d’imposta individuato dalla norma.
Sono escluse, altresì, le cessioni di biglietti “gratta e vinci”, esenti da IVA ex art. 10 co. 1 n. 6) del DPR 633/72, in quanto hanno ad oggetto beni ceduti in via esclusiva dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per le quali i rivenditori non percepiscono un vero e proprio “corrispettivo”, bensì un aggio.
Si chiarisce, infine, che nel caso di distributori c.d. “misti”, l’obbligo di invio telematico riguarda soltanto i beni e servizi inclusi nell’ambito applicativo dell’art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 5.4.2017 n. 44 – Il Quotidiano del Commercialista del 6.4.2017 - "Distributori automatici di tabacchi e ricariche senza obbligo d’invio telematico" - Cosentino
Sezione:   Autore : S.M.Perego