| I soci subentrano sempre alla società estinta in quanto mantengono la legittimazione processuale
Nonostante i soci di società di capitali non possano essere ritenuti responsabili dei debiti sociali non avendo riscosso nulla da bilancio finale di liquidazione, essi, comunque, mantengono la legittimazione processuale, posto che il creditore può avere interesse alla prosecuzione del processo (Cass. 7.4.2017 n. 9094).
L'accertamento del proprio diritto, infatti, potrebbe essere utile se emergessero beni percepiti dai soci non emergenti da bilancio finale di liquidazione.
In ragione di questo principio, se la società viene cancellata dal Registro delle imprese a contenzioso pendente, i soci succedono nel processo a prescindere dalle risultanze del bilancio di liquidazione.
Nel sistema fiscale, l'Erario può avere interesse all'ottenimento di un giudicato sulla fondatezza della pretesa siccome la medesima potrà essere fatta valere nei confronti di soci, amministratori e liquidatori dell'ente estinto alle condizioni dell'art. 36 del DPR 602/73.
Occorre però considerare che le sanzioni amministrative tributarie non si estendono ai soci di società di capitali estinta (Cass. 7.4.2017 n. 9094).
Il principio esposto, che, per quanto ci consta, non era mai stato affermato in precedenza, argomenta sulla base delle seguenti norme:
- l'art. 8 del DLgs. 472/97, che prevede l'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi;
- l'art. 7 del DL 269/2003, secondo cui le sanzioni amministrative possono essere irrogate solo nei confronti della persona giuridica.
Fonte: Cass. 7.4.2017 n. 9094 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.4.2017 - "Successione nel processo senza limiti per i soci di società estinta" "Le sanzioni non si trasmettono ai soci dopo la cancellazione" – Cissello |