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Data Titolo Sezione Autore
17/03/2017 Imposta di bollo limitata per la registrazione delle opere protette all’RPG S.M.Perego
17/03/2017 Ripristinato l'obbligo di presentazione per il 2017 dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
17/03/2017 INPS – disponibili le istruzioni applicative per i trattamenti pensionistici in cumulo S.M.Perego
17/03/2017 INPS - Premio alla nascita erogato in unica soluzione S.M.Perego
17/03/2017 Legittimo il limite di 700 mila euro per la compensazione dei crediti IVA S.M.Perego
16/03/2017 INPS - Presentazione dell'istanza telematica per gli incentivi occupazione giovani e Sud S.M.Perego
16/03/2017 Parte il programma di formazione continua dei revisori S.M.Perego
16/03/2017 Pubblicate le modalità attuative per il credito d’imposta per l’acquisto di strumenti musicali per il 2017 S.M.Perego
15/03/2017 Siglato l’accordo sulle richieste dei conti svizzeri detenuti da soggetti italiani S.M.Perego
15/03/2017 Il criterio di valutazione dell’avviamento va sempre in nota integrativa S.M.Perego

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Titolo: La strumentalità degli immobili deve essere provata   Data : 12/04/2017
La strumentalità degli immobili deve essere provata
Ad avviso della Cass. pen. 11.4.2017 n. 18403, in tema di imposte sui redditi, la natura strumentale di un immobile non può essere "in re ipsa", ma deve essere verificata in rapporto all'utilizzo diretto del bene da parte dell'azienda, sempre che non risulti provata l'insuscettibilità, senza radicali trasformazioni, di una diversa destinazione del bene.
Nell'ambito di un procedimento penale per il reato di omessa dichiarazione (art. 5 del DLgs. 74/2000), e in particolare con riferimento al provvedimento di sequestro preventivo per equivalente, la Suprema Corte veniva investita della questione inerente la corretta nozione di immobile strumentale ai sensi dell'art. 43 del TUIR.
Sulla base della posizione della Suprema Corte, rileva quindi non una strumentalità "oggettiva", bensì una strumentalità "astratta", che richiede il doveroso accertamento del rapporto strumentale tra bene e attività aziendale, mentre la strumentalità "per destinazione" è di quegli immobili che hanno come unico impiego quello di essere direttamente utilizzati nell'espletamento di attività tipiche imprenditoriali.
Fonte: Cass. pen. 11.4.2017 n. 18403 – Il Quotidiano del Commercialista del 12.4.2017 - "Natura strumentale di un immobile in rapporto all’utilizzo diretto del bene" - Comellini
Sezione:   Autore : S.M.Perego