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11/11/2016 Definizione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Probabile estensione all’anno 2016 S.M.Perego
11/11/2016 La comunicazione trimestrale dei dati IVA probabilmente soggetta a proroga S.M.Perego
11/11/2016 Previsto un aumento a 30.000 euro della soglia per il visto di conformità S.M.Perego
08/11/2016 Quali problemi quando il rogito non riporta la rideterminazione del costo fiscale dei terreni S.M.Perego
07/11/2016 Approvato il modello per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
07/11/2016 Entro il 30.11.2016 occorre versare gli acconti d’imposta S.M.Perego
07/11/2016 Nessuna alternativa, per parlare con l’Agenzia delle Entrate devi pagare S.M.Perego
07/11/2016 Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego

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Titolo: Il reato di corruzione si estende anche ai privati   Data : 14/04/2017
Il reato di corruzione si estende anche ai privati
Sono in vigore da oggi, 14.4.2017, le novità che il DLgs. n. 38/2017 ha apportato in materia di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).
In particolare, si ricorda che:
- ferma la pena della reclusione da uno a tre anni, la fattispecie di cui all’art. 2635 co. 1 c.c. presenta rilevanza anche negli enti privati differenti dalle società e dai consorzi;
- tra i possibili autori del reato – in grado di integrarlo anche agendo per interposta persona – sono collocati altresì coloro i quali, nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato, esercitino funzioni “direttive” diverse da quelle svolte dagli ulteriori soggetti attivi;
- è attribuita rilevanza, accanto alla condotta (dei soggetti “corrotti” interni alla società o all’ente) di ricezione di denaro o altra utilità “non dovuti” e di accettazione della relativa promessa (da parte di un esterno, corruttore), alla “sollecitazione” da parte dei soggetti interni stessi alla dazione di denaro (o di altra utilità) da parte di un esterno per compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- la fattispecie è trasformata da reato di evento di danno in reato di mera condotta e di pericolo. Per la relativa integrazione, infatti, non è più necessaria la causazione di un nocumento alla società, mentre l’effettiva distorsione della concorrenza vale solo a rendere la fattispecie - che normalmente è perseguibile a querela di parte - perseguibile d’ufficio;
- quanto ai soggetti esterni alle società o agli altri enti privati (corruttori), l’art. 2635 co. 3 c.c. commina la medesima sanzione a chi, anche per interposta persona, dovesse non solo dare o promettere, ma anche “offrire” denaro o altra utilità.
Fonte: DLgs. 15.3.2017 n. 38 – Il Quotidiano del Commercialista del 14.4.2017 - "Si “estende” la corruzione tra privati" - Meoli
Sezione:   Autore : S.M.Perego