| L’INPS fissa le regole sull’utilizzo dei residui voucher
Facendo seguito al comunicato con cui il Ministero del Lavoro ha chiarito che, a seguito dell’abrogazione del lavoro accessorio ad opera del DL 25/2017, l’utilizzo, fino al 31.12.2017, dei buoni lavoro (c.d. “voucher”) richiesti entro il 17.3.2017 deve avvenire nel rispetto della disciplina abrogata, l’INPS, con il messaggio 14.4.2017 n. 1652, fornisce le relative istruzioni operative.
In particolare, dopo aver ribadito che non sarà possibile registrare prestazioni lavorative tramite la procedura telematica del lavoro accessorio ove l’acquisto dei buoni non si sia perfezionato entro tale data, l’Istituto evidenzia che, per i soli voucher telematici, i versamenti, effettuati con bollettino postale, bonifico, F24 e portale dei pagamenti dopo il 17.3.2017, verranno rimborsati a cura delle strutture territoriali, previa verifica del regolare afflusso dei fondi. Poiché per tale finalità è necessario predisporre un apposito applicativo informatico, sulla gestione e sulle modalità dei rimborsi verrà emanato un successivo messaggio.
Per la riscossione da parte dei prestatori, vengono mantenuti fermi i precedenti termini dalla data di emissione di 24 mesi, per i voucher postali, e di 12 mesi, per i voucher distribuiti da tabaccai abilitati e Banche popolari.
Fonte: Messaggio INPS 14.4.2017 n. 1652 – Il Quotidiano del Commercialista del 15.4.2017 - "Fissate le regole per gestire i voucher nel periodo transitorio" - Tosco |