| Il Comune non interviene sulle variazioni catastali con procedura DOCFA
La Cassazione, con la sentenza 6.3.2017 n. 5600, ha affermato che, ai fini del classamento di immobili appartenenti alla categoria ordinaria, a seguito di richiesta di variazione da parte del contribuente con procedura DOCFA, l'Amministrazione finanziaria non è tenuta ad effettuare alcun preventivo sopralluogo, potendosi basare sulla metodologia comparativa.
Nella fattispecie oggetto di analisi, un contribuente aveva presentato la richiesta di variazione DOCFA a seguito di alcune modifiche edilizie. La Corte, quindi, ha ribadito che, per gli immobili che appartengono alla categoria ordinaria, ai fini del classamento, il metodo di stima non è la stima diretta, ma è la metodologia comparativa, basata sulle caratteristiche estrinseche ed intrinseche dell'immobile e sulla sua ubicazione, in relazione alla tariffa prevista per la classe d'appartenenza, mentre è solo per gli immobili a "destinazione speciale" (come gli alberghi) il cui valore scaturisce dalla sommatoria di più fattori che risulta necessaria la stima diretta con sopralluogo.
Fonte: Cass. 6.3.2017 n. 5600 – Il Quotidiano del Commercialista del 18.4.2017 - "L’avviso di classamento non richiede il preventivo sopralluogo" - Borgoglio |