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Data Titolo Sezione Autore
01/03/2016 Il trasferimento della residenza si salva con ricorso al prefetto S.M.Perego
01/03/2016 L’opzione al regime forfetario è sempre soggetta a calcoli di convenienza S.M.Perego
26/02/2016 I notai deducono dall’IRAP i contributi repertoriali S.M.Perego
26/02/2016 Le tasse universitarie entrano nel 730 precompilato S.M.Perego
26/02/2016 Scade il 29.2.2016 la consegna della CU – Dal 1.3.2016 si incorre in sanzioni S.M.Perego
26/02/2016 Il leasing abitativo sconta la detrazione IRPEF S.M.Perego
25/02/2016 IFEL interviene sulla riduzione IMU al 50% S.M.Perego
25/02/2016 Le migliorie su beni di terzi scontano il maxi ammortamento S.M.Perego
25/02/2016 Il riclassamento operato dall’Agenzia delle Entrate può essere illegittimo S.M.Perego
25/02/2016 Il diritto al compenso solo se esiste un conferimento d’incarico S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sull’acquisto di immobili   Data : 20/04/2017
Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sull’acquisto di immobili
Con un comunicato stampa di ieri, 19.4.2017, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato la pubblicazione, sul proprio sito internet, di una nuova Guida, dedicata all'acquisto della casa.
In particolare, la pubblicazione si prefigge lo scopo di fornire ai contribuenti privati che acquistino (da altri privati o da imprese) un immobile abitativo tutte le informazioni necessarie per procedere all'acquisto in modo informato, partendo dalle attività preliminari (verifica dei dati catastali e ipotecari e stipula del contratto preliminare), per poi delineare il trattamento impositivo dell'operazione di cessione, illustrando le agevolazioni fiscali applicabili.
Tra il resto, la guida si sofferma ad esaminare la base imponibile dell'imposta di registro, ricordando le condizioni di applicazione ed i vantaggi scaturenti dall'applicazione dell'agevolazione del prezzo valore. L'art. 1 co. 497 della L. 266/2005, infatti, consente che la base imponibile dell'imposta di registro sia individuata nel valore catastale dell'immobile, in luogo del corrispettivo, ove:
- la cessione abbia ad oggetto immobili abitativi e relative pertinenze;
- l'acquirente sia un soggetto privato (mentre non rileva la natura del cedente, che può essere sia un privato che un'impresa);
- l'atto sia soggetto ad imposta di registro proporzionale;
- in atto l'acquirente richieda espressamente l'applicazione del beneficio (non è possibile richiedere l'agevolazione con atto integrativo);
- in atto sia indicato il corrispettivo effettivamente pattuito.
La guida è disponibile al seguente percorso: L’Agenzia > L’Agenzia comunica > Prodotti editoriali > Guide fiscali.
Fonte: Comunicato stampa del 19.04.2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 20.4.2017 - "Il prezzo valore non si perde se si indica un valore catastale inferiore" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego