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Data Titolo Sezione Autore
08/06/2016 Anche per tutte le auto il super ammortamento S.M.Perego
07/06/2016 Super ammortamenti particolari in presenza di leasing S.M.Perego
07/06/2016 Ovvie complicazioni per il canone RAI 2016 S.M.Perego
07/06/2016 Studi di settore per professionisti non tutti aggiornati S.M.Perego
07/06/2016 Permangono dubbi su quale abitazione principale non pagare l’IMU? S.M.Perego
07/06/2016 Le spese per il servizio idrico integrato sono sempre di competenza dell’amministratore S.M.Perego
06/06/2016 Riconosciuta alle società immobiliari l'agevolazione sulla riqualificazione energetica S.M.Perego
06/06/2016 Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde S.M.Perego
06/06/2016 Terreni agricoli: nessuna TASI ed esenti dall’IMU S.M.Perego
03/06/2016 Accertamenti da studi di settore nulli sul presunto consumo di caffe S.M.Perego

Records 1381 to 1390 of 2397
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Titolo: L’imposta sostitutiva sui mutui si paga con il modello F24   Data : 21/04/2017
L’imposta sostitutiva sui mutui si paga con il modello F24
Il 20.4.2017 l'Agenzia delle Entrate ha emesso tre documenti in tema di imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine (art. 15 e ss. del DPR 601/73), con particolare riferimento alle nuove modalità di pagamento dell'imposta introdotte dall'art. 7-quater co. 33 - 35 del DL 193/2016. Si tratta, in particolare:
- del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 78600, con il quale sono state estese all'imposta sostitutiva sui mutui le modalità di pagamento mediante F24. Pertanto, dal 20.4.2017 è possibile corrispondere l'imposta sostitutiva con F24, in luogo dell'F23. Quest'ultimo, tuttavia, sarà ancora utilizzabile fino al 31.12.2017;
- della ris. 49/2017, con la quale sono stati individuati i codici tributo da utilizzare per il pagamento dell'imposta sostitutiva mediante F24;
- della ris. 50/2017 che ha chiarito alcuni dubbi in relazione al pagamento dell'acconto.
Con specifico riferimento agli acconti, la ris. 50/2017 ha chiarito che, pur non avendo ancora presentato la dichiarazione dell'imposta sostitutiva in forma telematica (in quanto essa sarà introdotta dal 2018), gli enti che effettuano operazioni soggette all'imposta sostitutiva mutui devono adottare, per il pagamento dell'acconto relativo alle operazioni effettuate nel 2017, le nuove modalità definite dal DL 193/2017. Pertanto, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare, tali enti devono:
- entro il 30.4.2017, corrispondere la prima rata dell'acconto, pari al 45% del complessivo acconto dovuto;
- entro il 31.10.2017, versare la seconda rata di acconto, pari al 55% dell'acconto complessivo.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 20.4.2017 n. 49 e 50 - Provvedimento Agenzia Entrate 20.4.2017 n. 78600 – Il Quotidiano del Commercialista del 21.4.2017 - "Acconto della sostitutiva sui mutui dovuto anche senza dichiarazione" - Mauro - Sessini
Sezione:   Autore : S.M.Perego