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Data Titolo Sezione Autore
16/07/2015 La cessione di energia elettrica al GSE spa soggetta alla fattura elettronica dal 20.7.2015 S.M.Perego
16/07/2015 Scade oggi il termine di versamento delle imposte e dei contributi risultanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015 S.M.Perego
16/07/2015 La Certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE) si rinnova nuovamente dal 1.10.2015 S.M.Perego
16/07/2015 La Cassazione interviene sull’omesso Reverse Charge conseguente a un acquisto intracomunitario S.M.Perego
20/07/2015 Un Nuovo aggiornamento di GE.RI.CO al 17 luglio. S.M.Perego
20/07/2015 Finalmente un servizio gratuito per la fatturazione elettronica dal 1.7.2016 S.M.Perego
20/07/2015 Le imposte pagate all’estero vengono riconosciute dalle CTP anche in assenza di dichiarazione S.M.Perego
21/07/2015 Senza speranza di ripensamento la deduzione forfetaria delle spese non documentate per gli autotrasportatori S.M.Perego
21/07/2015 Possibile ricorrere al finanziamento per liquidare il TFR in busta paga S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego

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Titolo: Sufficiente la lottizzazione di un terreno perché si configuri la plusvalenza   Data : 24/04/2017
Sufficiente la lottizzazione di un terreno perché si configuri la plusvalenza
La cessione di un terreno lottizzato, al di fuori del regime d'impresa, potrebbe comportare l'emersione di plusvalenze rilevanti ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR.
Dall'impostazione di tali disposizioni, è possibile ritenere che le plusvalenze derivanti dal realizzo di terreni lottizzati costituiscano una tipologia "particolare" rispetto all'ambito "generale" che riguarda quelle conseguite in seguito alla cessione di aree edificabili.
Occorre, pertanto, determinare il momento in cui il terreno possa essere considerato come "lottizzato". A tal fine, gli Autori, richiamano la ris. Agenzia Entrate 24.7.2008 n. 319, che ritiene sufficiente a configurare la lottizzazione ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. a) del TUIR:
- l'approvazione del piano di lottizzazione da parte del Comune;
- la stipula della relativa convenzione di lottizzazione.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 22.4.2017 - "Cessione di area lottizzata, il “focus” è sul soggetto promotore" - Sanna - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego